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La Corte di cassazione, Sez. V penale, con la sentenza n. 15887 depositata il 24 aprile 2025, torna a pronunciarsi sul reato di falso ideologico del privato in atto pubblico (art. 483 c.p.). Il caso riguarda un medico ospedaliero che, per partecipare a un concorso da direttore di U.O.C., ha compilato una dichiarazione sostitutiva carente di data e contraddittoria su rapporti d’impiego. La decisione è l’occasione per chiarire quando l’errore diventa «falso grossolano» e, dunque, non punibile perché inidoneo a ingannare la Pubblica Amministrazione.

Il fatto e il percorso processuale

Il sanitario, titolare di un incarico incompatibile con il nuovo ruolo, flagga simultaneamente:

  • la casella «non avere altri rapporti di impiego»;
  • la casella «rapporto non esclusivo».

In assenza di data, la Corte d’appello di Milano aveva comunque ritenuto integrato il reato. L’imputato ricorre in Cassazione sostenendo la grossolanità dell’errore e l’assenza di idoneità ingannatoria.

In tema di delitto di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico, la mancanza di data e la presenza di errori logici nella compilazione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'assenza di situazioni di incompatibilità per la partecipazione a un concorso pubblico, non inficiano, di per sé, la capacità decettiva del documento, qualora lo stesso sia posto alla base della nomina, altrimenti impossibile. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso il falso grossolano nella condotta di un medico ospedaliero, titolare di incarico incompatibile, che, ai fini della partecipazione al concorso pubblico per l'assunzione del ruolo di direttore di unità operativa complessa, aveva "spuntato" sia la dichiarazione "di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato", sia quella "di essere titolare di rapporto non esclusivo" e non aveva apposto la data in calce alla dichiarazione).

La massima evidenzia che l’omissione della data e la contraddizione interna non eliminano l’attitudine del documento a ingannare l’amministrazione, poiché dalla dichiarazione dipendeva l’ammissione al concorso e, quindi, la stessa nomina.

Falso grossolano: criteri di riconoscimento

Nella giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 18015/2015; n. 2496/2020) il «falso grossolano» ricorre quando l’alterazione è talmente evidente da escludere ogni possibilità di inganno. La sentenza in commento ribadisce tre principi chiave:

  • Contesto funzionale: occorre valutare se la PA si affidi al documento per adottare un provvedimento;
  • Accessibilità delle informazioni: la verifica immediata dei dati esclude l’idoneità decettiva; diversamente, l’errore non è grossolano;
  • Conseguenza giuridica: se dall’atto deriva un vantaggio non ottenibile altrimenti (qui, la nomina), l’inganno è ontologicamente possibile.

Profili normativi e spunti operativi

L’art. 483 c.p. tutela la fede pubblica punendo chi attesta il falso in dichiarazioni dirette a un pubblico ufficiale. Il D.P.R. 445/2000, che disciplina le autocertificazioni, prevede controlli a campione ex art. 71. Dunque:

  • I candidati a concorsi pubblici devono compilare le dichiarazioni con estrema precisione, perché l’assenza di data o la contraddizione interna non li assolve da responsabilità penale;
  • Le amministrazioni sono tenute a verifiche tempestive, soprattutto laddove l’atto incide su procedure di nomina;
  • I legali che assistono professionisti o enti devono valutare non solo la correttezza formale del documento, ma anche l’effetto che esso produce nel procedimento amministrativo.

Conclusioni

La Cassazione n. 15887/2025 rafforza l’indirizzo secondo cui, nel falso ideologico, la linea di confine fra errore materiale e condotta penalmente rilevante si misura sull’idoneità ingannatoria. Finché la dichiarazione è posta alla base di un provvedimento vantaggioso, l’omissione della data o la scelta di opzioni incompatibili non rendono il falso «grossolano». Per i professionisti ciò significa maggiore attenzione alla fase di autocertificazione; per la Pubblica Amministrazione, l’obbligo di controlli puntuali resta il principale presidio di legalità.

Studio Legale Bianucci