La Corte di cassazione, Sez. V penale, con la sentenza n. 15887 depositata il 24 aprile 2025, torna a pronunciarsi sul reato di falso ideologico del privato in atto pubblico (art. 483 c.p.). Il caso riguarda un medico ospedaliero che, per partecipare a un concorso da direttore di U.O.C., ha compilato una dichiarazione sostitutiva carente di data e contraddittoria su rapporti d’impiego. La decisione è l’occasione per chiarire quando l’errore diventa «falso grossolano» e, dunque, non punibile perché inidoneo a ingannare la Pubblica Amministrazione.
Il sanitario, titolare di un incarico incompatibile con il nuovo ruolo, flagga simultaneamente:
In assenza di data, la Corte d’appello di Milano aveva comunque ritenuto integrato il reato. L’imputato ricorre in Cassazione sostenendo la grossolanità dell’errore e l’assenza di idoneità ingannatoria.
In tema di delitto di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico, la mancanza di data e la presenza di errori logici nella compilazione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'assenza di situazioni di incompatibilità per la partecipazione a un concorso pubblico, non inficiano, di per sé, la capacità decettiva del documento, qualora lo stesso sia posto alla base della nomina, altrimenti impossibile. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso il falso grossolano nella condotta di un medico ospedaliero, titolare di incarico incompatibile, che, ai fini della partecipazione al concorso pubblico per l'assunzione del ruolo di direttore di unità operativa complessa, aveva "spuntato" sia la dichiarazione "di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato", sia quella "di essere titolare di rapporto non esclusivo" e non aveva apposto la data in calce alla dichiarazione).
La massima evidenzia che l’omissione della data e la contraddizione interna non eliminano l’attitudine del documento a ingannare l’amministrazione, poiché dalla dichiarazione dipendeva l’ammissione al concorso e, quindi, la stessa nomina.
Nella giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 18015/2015; n. 2496/2020) il «falso grossolano» ricorre quando l’alterazione è talmente evidente da escludere ogni possibilità di inganno. La sentenza in commento ribadisce tre principi chiave:
L’art. 483 c.p. tutela la fede pubblica punendo chi attesta il falso in dichiarazioni dirette a un pubblico ufficiale. Il D.P.R. 445/2000, che disciplina le autocertificazioni, prevede controlli a campione ex art. 71. Dunque:
La Cassazione n. 15887/2025 rafforza l’indirizzo secondo cui, nel falso ideologico, la linea di confine fra errore materiale e condotta penalmente rilevante si misura sull’idoneità ingannatoria. Finché la dichiarazione è posta alla base di un provvedimento vantaggioso, l’omissione della data o la scelta di opzioni incompatibili non rendono il falso «grossolano». Per i professionisti ciò significa maggiore attenzione alla fase di autocertificazione; per la Pubblica Amministrazione, l’obbligo di controlli puntuali resta il principale presidio di legalità.