L’ordinanza della Quinta Sezione penale, depositata il 24 aprile 2025, torna su un tema cruciale della procedura penale: i confini entro i quali il giudice d’appello può dichiarare inammissibile un’impugnazione. Analizziamo la motivazione e i riflessi pratici per la difesa, alla luce dell’art. 591 c.p.p. e del precedente orientamento delle Sezioni Unite.
Il giudice d'appello può dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione solo quando i motivi difettino o di specificità "intrinseca", ossia si limitino a lamentare genericamente l'omessa valutazione di una tesi alternativa a quella seguita nella decisione impugnata, o di specificità "estrinseca", ossia non siano correlati alle ragioni spese nella sentenza impugnata, ma non quando i motivi siano ritenuti inidonei, anche manifestamente, a confutare l'apparato motivazionale.
Con queste parole la Suprema Corte ribadisce un principio già sancito dalle Sezioni Unite (sent. n. 8825/2017) e ripreso da numerosi precedenti conformi. Il focus non è la (in)fondatezza dei motivi, bensì la loro capacità di individuare con precisione le parti della sentenza impugnata e di indicare dove, secondo l’appellante, il giudice di primo grado è incorso in errore.
La sentenza distingue due macro-categorie di genericità:
In entrambi i casi l’appello è inammissibile; al contrario, quando l’atto individua puntualmente un errore, il giudice non può fermarsi alla mancanza di forza persuasiva delle censure, ma deve entrare nel merito e respingerle o accoglierle.
L’art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p. disciplina l’inammissibilità per difetto di motivi specifici. La Cassazione, con la pronuncia in commento, chiarisce che:
Il ragionamento risulta coerente con l’orientamento consolidato (Cass. nn. 36533/2021 e 11942/2020), volto a evitare che l’inammissibilità divenga uno strumento surrettizio di filtro, lesivo del diritto di difesa garantito dall’art. 6 CEDU.
Per evitare il rischio di inammissibilità è opportuno:
In questo modo l’atto di appello supera il vaglio di ammissibilità e costringe il giudice di secondo grado a un esame nel merito.
La sentenza n. 15897/2025 non introduce un principio nuovo, ma ne rafforza la portata applicativa: il filtro dell’inammissibilità non può essere utilizzato per sottrarsi all’esame di motivi specifici, ancorché deboli. Una garanzia fondamentale per il diritto di difesa, che gli avvocati devono saper valorizzare redigendo impugnazioni puntuali e «dialoganti» con la decisione appellata.