Quando la Corte d’appello copia/incolla argomentazioni destinate ad altri imputati, la sentenza è destinata a cadere. Lo chiarisce la Suprema Corte, Sez. VI, con la decisione n. 15263 depositata il 17 aprile 2025, che annulla senza rinvio la pronuncia della Corte d’Appello de L’Aquila del 3 giugno 2024 nei confronti di G. P. Questa vicenda offre lo spunto per tornare su un principio cardine: la motivazione deve essere personale, logica e congrua, pena la radicale invalidità dell’intero provvedimento.
I cardini sono ben noti:
Già in precedenza (Cass. 17510/2018; 1088/2010) la giurisprudenza aveva affermato che la motivazione «per relationem» a soggetti diversi comporta nullità assoluta, ma la sentenza 15263/2025 offre nuovi chiarimenti sul confine tra errore materiale e vizio strutturale.
La sentenza d'appello che riporti una motivazione relativa ad altro imputato è nulla per mancanza assoluta di motivazione, pur se non inesistente, e dunque non emendabile con la procedura di correzione di errore materiale di cui all'art. 130 cod. proc. pen., riservata, invece, a rettificare errori od omissioni formali non determinativi di nullità e non incidenti sul contenuto sostanziale del provvedimento, sicché, se l'invalidità è tempestivamente dedotta mediante impugnazione, va annullata senza rinvio per la rinnovazione dell'intero giudizio di secondo grado.
Il Collegio chiarisce innanzitutto che la motivazione «sbagliata» non è inesistente ma è irrilevante rispetto alla posizione dell’imputato: manca quel necessario collegamento logico-fattuale fra elementi di prova e persona giudicata. Di conseguenza:
La Corte, richiamando la giurisprudenza costituzionale in tema di obbligo di motivazione (sent. n. 85/1995), enfatizza la funzione di garanzia dell’art. 125 c.p.p.: dall’adeguata esternazione delle ragioni discende sia il controllo delle parti sia quello di legittimità della Cassazione.
Per i difensori la pronuncia rappresenta un forte strumento processuale:
Dal lato dei giudicanti, il messaggio è altrettanto chiaro: la motivazione personalizzata non è optional, anche in presenza di impianti probatori sovrapponibili. Il rischio è di vanificare anni di processo e dover ripetere l’intero giudizio d’appello.
La sentenza 15263/2025 rafforza un orientamento consolidato ma ancora attuale nell’era dei fascicoli digitali e delle motivazioni «standardizzate». Il principio di personalizzazione salvaguarda non solo i diritti dell’imputato, ma anche l’efficienza del sistema: una motivazione corretta al primo colpo evita il ricorso a un nuovo giudizio, con ulteriore dispendio di tempo e risorse. Per lo Studio legale che assiste imputati o parti civili, monitorare la coerenza logico-giuridica della motivazione resta, dunque, una priorità strategica.