La Sesta sezione penale della Cassazione, con la sentenza n. 14844, decisa l'11 marzo 2025 e depositata il 15 aprile 2025, ha annullato con rinvio la decisione della Corte d'appello di Reggio Calabria dell'11 giugno 2024.
La massima ufficiale Rv. 287927-01 afferma che la richiesta di patteggiamento presentata al giudice per le indagini preliminari, non accolta per dissenso del pubblico ministero o rigetto del giudice, può essere rinnovata anche negli stessi termini ai sensi dell'art. 448, comma 1, c.p.p.
La disposizione colloca la rinnovazione prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado. La possibilità di ripresentare la domanda non equivale al suo accoglimento automatico: resta necessaria la valutazione del giudice.
Il Massimario segnala precedenti difformi, tra cui le sentenze nn. 21877/2023, 28641/2009, 42775/2014 e 20794/2010. La decisione esprime quindi un orientamento favorevole alla rinnovazione della stessa richiesta; non va presentata come la definitiva eliminazione di ogni contrasto.
Fonti: Ufficio del Massimario, rassegna penale aprile 2025, pagina 107, Rv. 287927-01; art. 448 c.p.p., testo in Normattiva. Questa nota sintetizza la massima ufficiale e il limite processuale previsto dalla norma.