Con la pronuncia n. 14846 depositata il 15 aprile 2025, la Corte di Cassazione è tornata a occuparsi del diritto alla prova in relazione alla testimonianza di un minore, annullando con rinvio la decisione della Corte d’Appello di Messina che ne aveva negato l’ammissione. Il provvedimento offre spunti preziosi per avvocati e operatori del diritto, soprattutto in materia di equilibrio tra tutela dei soggetti vulnerabili e garanzie difensive dell’imputato.
Nel giudizio di merito la difesa di P. P. M. aveva chiesto di escutere un minore quale teste a discarico. La Corte d’Appello, ritenendo la prova «manifestamente superflua», aveva rigettato la richiesta senza procedere a rinnovazione dibattimentale ex art. 603 c.p.p. La difesa ha quindi proposto ricorso, deducendo violazione degli artt. 24 e 111 Cost., dell’art. 6 CEDU e dell’art. 190 c.p.p.
La mancata ammissione della testimonianza del minore, possibile e non manifestamente superflua o irrilevante, priva l'imputato dell'effettivo e pieno esercizio del diritto di difesa, traducendosi in errore di giudizio in merito all'esclusione della prova e alla mancata rinnovazione in appello. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che il sistema processuale contempera adeguatamente le esigenze di tutela dei minori o soggetti diversamente vulnerabili coi diritti di difesa dell'imputato, attraverso la previsione di forme di audizione protetta, tali da garantire una attiva, sia pur mediata, partecipazione di quest'ultimo al contraddittorio).
La Cassazione ribadisce che, quando la prova è rilevante e possibile, la sua esclusione incide sul nucleo duro del contraddittorio. L’errore investe altresì la mancata rinnovazione dibattimentale, che l’art. 603 c.p.p. impone qualora si ritenga necessario acquisire nuovi elementi decisivi.
La Suprema Corte sottolinea che il sistema già offre strumenti idonei a salvaguardare la vulnerabilità del minore senza sacrificare il diritto di difesa: l’audizione protetta, infatti, consente all’imputato e al suo difensore di partecipare – sia pur in forma mediata – all’esame testimoniale.
La decisione fornisce alcune indicazioni operative:
La sentenza n. 14846/2025 risulta determinante per chi opera nel processo penale: ricorda che la tutela dei minori non può trasformarsi in un ostacolo insormontabile al diritto di difesa. Grazie alle procedure di audizione protetta, l’ordinamento italiano è in grado di conciliare interessi solo apparentemente contrapposti. Compito del difensore sarà allora presidiare con rigore le fasi di ammissione della prova, sapendo che un ingiustificato diniego potrà condurre all’annullamento della sentenza e alla rinnovazione del giudizio.