• via Alberto da Giussano, 26, 20145 Milano
  • +39 02 8295 4969
  • info@studiolegalebianucci.it

Con la pronuncia n. 14846 depositata il 15 aprile 2025, la Corte di Cassazione è tornata a occuparsi del diritto alla prova in relazione alla testimonianza di un minore, annullando con rinvio la decisione della Corte d’Appello di Messina che ne aveva negato l’ammissione. Il provvedimento offre spunti preziosi per avvocati e operatori del diritto, soprattutto in materia di equilibrio tra tutela dei soggetti vulnerabili e garanzie difensive dell’imputato.

Il caso sottoposto alla Corte

Nel giudizio di merito la difesa di P. P. M. aveva chiesto di escutere un minore quale teste a discarico. La Corte d’Appello, ritenendo la prova «manifestamente superflua», aveva rigettato la richiesta senza procedere a rinnovazione dibattimentale ex art. 603 c.p.p. La difesa ha quindi proposto ricorso, deducendo violazione degli artt. 24 e 111 Cost., dell’art. 6 CEDU e dell’art. 190 c.p.p.

Il principio di diritto enunciato

La mancata ammissione della testimonianza del minore, possibile e non manifestamente superflua o irrilevante, priva l'imputato dell'effettivo e pieno esercizio del diritto di difesa, traducendosi in errore di giudizio in merito all'esclusione della prova e alla mancata rinnovazione in appello. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che il sistema processuale contempera adeguatamente le esigenze di tutela dei minori o soggetti diversamente vulnerabili coi diritti di difesa dell'imputato, attraverso la previsione di forme di audizione protetta, tali da garantire una attiva, sia pur mediata, partecipazione di quest'ultimo al contraddittorio).

La Cassazione ribadisce che, quando la prova è rilevante e possibile, la sua esclusione incide sul nucleo duro del contraddittorio. L’errore investe altresì la mancata rinnovazione dibattimentale, che l’art. 603 c.p.p. impone qualora si ritenga necessario acquisire nuovi elementi decisivi.

Normativa e precedenti richiamati

  • Art. 190 c.p.p.: diritto dell’imputato a ottenere l’ammissione delle prove a discarico.
  • Art. 498, co. 4, c.p.p.: audizione protetta dei minori, con eventuale utilizzo di specchi unidirezionali o videocollegamenti.
  • Art. 6 CEDU e art. 111 Cost.: principio del «giusto processo» e parità delle armi.
  • Sent. Cass. n. 11341/2023: precedente conforme sul medesimo tema.

La Suprema Corte sottolinea che il sistema già offre strumenti idonei a salvaguardare la vulnerabilità del minore senza sacrificare il diritto di difesa: l’audizione protetta, infatti, consente all’imputato e al suo difensore di partecipare – sia pur in forma mediata – all’esame testimoniale.

Implicazioni pratiche per la difesa

La decisione fornisce alcune indicazioni operative:

  • Motivare la rilevanza: la richiesta di prova deve spiegare in modo puntuale perché la deposizione del minore incide sui fatti di causa.
  • Indicare le modalità protette: prospettare sin da subito l’utilizzo di videocollegamenti o ambienti protetti rafforza la credibilità dell’istanza.
  • Eccepire tempestivamente: l’omessa rinnovazione in appello va censurata con specifico motivo di ricorso, richiamando gli artt. 603 e 190 c.p.p.
  • Invocare gli standard CEDU: la giurisprudenza di Strasburgo attribuisce valore primario al diritto di contro-interrogare i testimoni dell’accusa o di presentare testimoni a discarico.

Conclusioni

La sentenza n. 14846/2025 risulta determinante per chi opera nel processo penale: ricorda che la tutela dei minori non può trasformarsi in un ostacolo insormontabile al diritto di difesa. Grazie alle procedure di audizione protetta, l’ordinamento italiano è in grado di conciliare interessi solo apparentemente contrapposti. Compito del difensore sarà allora presidiare con rigore le fasi di ammissione della prova, sapendo che un ingiustificato diniego potrà condurre all’annullamento della sentenza e alla rinnovazione del giudizio.

Studio Legale Bianucci