Il reato di frode nelle pubbliche forniture rappresenta un terreno particolarmente insidioso per operatori economici e Pubblica Amministrazione. La sentenza della Corte di cassazione, Sez. VI, 18 febbraio 2025 (dep. 3 aprile 2025), n. 13086, offre uno spunto decisivo per comprendere quando il reato si considera consumato e, di conseguenza, da quale momento decorre la prescrizione. Nel caso di specie, l’imputato L. M. era stato condannato in appello dalla Corte di Torino per consegne difformi rispetto al capitolato. Di seguito analizziamo i passaggi chiave del provvedimento per trarne utili indicazioni pratiche.
L’art. 356 c.p. incrimina la «frode nelle pubbliche forniture», configurabile quando il privato, in esecuzione di un contratto con la P.A., compie condotte fraudolente che incidono su qualità, quantità o prezzi di beni e servizi. La natura del reato è storicamente dibattuta: istantaneo, permanente o a consumazione prolungata? La risposta incide direttamente sul calcolo della prescrizione (artt. 157 ss. c.p.).
La Suprema Corte, riprendendo un orientamento già espresso (Cass. 38346/2014, 25372/2023), conferma la terza via: la frode nelle pubbliche forniture, quando riguarda contratti di somministrazione continuativa, è un reato a consumazione prolungata. Ciò significa che il momento consumativo coincide con l’ultimo episodio di inadempimento fraudolento.
Il delitto di frode nelle pubbliche forniture, quando ha ad oggetto contratti di somministrazione di beni o servizi, si configura come reato a consumazione prolungata, che si consuma quando si realizza l'ultimo episodio di fraudolento inadempimento dell'obbligazione contrattuale, momento dal quale inizia a decorrere il termine di prescrizione.
In termini pratici, fino a quando il fornitore continua a consegnare beni non conformi, il reato non si perfeziona definitivamente; solo l’ultima consegna illecita fa partire il «timer» della prescrizione. La conseguenza è duplice:
La ricostruzione della Cassazione valorizza la natura sinallagmatica e continuativa dei contratti di fornitura: ogni obbligazione parziale è parte di un’unica causa contrattuale. In linea con l’art. 1460 c.c., l’adempimento difettoso di una prestazione successiva integra un nuovo «tassello» della frode. Tuttavia, il principio non si applica automaticamente a tutte le gare d’appalto: nei contratti a prestazione unica, la consumazione resta istantanea.
Per le imprese fornitrici è dunque essenziale:
Per le stazioni appaltanti, invece, la sentenza suggerisce di:
La decisione n. 13086/2025 rafforza un orientamento che bilancia esigenze di tutela erariale e garanzie difensive, individuando nell’ultimo atto fraudolento il momento cruciale per la prescrizione. Un chiarimento che incide sulla strategia processuale delle parti e sul risk management aziendale. Comprendere la natura «a consumazione prolungata» del reato di frode nelle pubbliche forniture significa, da un lato, proteggere l’interesse pubblico alla corretta esecuzione dei contratti e, dall’altro, evitare sorprese sul fronte della prescrizione: un imperativo tanto per gli avvocati quanto per le imprese che operano quotidianamente con la Pubblica Amministrazione.