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La pronuncia della Sesta Sezione penale n. 13339/2025 della Corte di Cassazione si inserisce nel solco di un filone giurisprudenziale sempre più attento ai profili penal-tributari connessi ai bonus edilizi. Al centro, il reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.) commesso tramite l’acquisizione, mediante sconto in fattura, di crediti d’imposta inesistenti relativi al cosiddetto “sisma bonus acquisti”. La Corte chiarisce i confini del profitto confiscabile, estendendolo anche alle utilità ricavate dalla cessione del credito a terzi.

Il quadro normativo di riferimento

Il legislatore, con l’art. 119 D.L. 34/2020, ha potenziato le detrazioni fiscali per la messa in sicurezza antisismica, prevedendone la cedibilità. Quando, però, il credito nasce da lavori mai eseguiti, si configura il delitto di cui all’art. 316-ter c.p. Il pubblico ministero può allora chiedere il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta o per equivalente ex art. 322-ter c.p.p., misura che trova fondamento nell’interesse pubblico a recuperare il vantaggio economico illecito.

La massima della sentenza e il suo significato

In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, diretta o per equivalente, di cui all'art. 322-ter cod. proc. pen., il profitto del reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche, integrato dalla acquisizione, mediante sconto in fattura, di crediti di imposta inesistenti relativi al c.d. "sisma bonus acquisti" (nella specie, per la mancata esecuzione degli interventi sul patrimonio edilizio da cui sarebbe dovuto conseguire il diritto alla detrazione fiscale), legittimamente può avere ad oggetto, oltre che l'importo del credito conseguito, anche le utilità derivate all'autore del reato dalla ulteriore cessione di detto credito a terzi.

La Corte amplia la nozione di «profitto» includendo sia il vantaggio immediato (il credito fittizio), sia quello mediato (il corrispettivo ricavato cedendo il credito). In tal modo, l’autorità giudiziaria può aggredire l’intera catena del beneficio economico, impedendo che l’autore del reato si spogli del bene per sottrarlo alla confisca.

Implicazioni operative per imprese, professionisti e istituti di credito

  • Responsabilità penale di amministratori e tecnici qualora attestino lavori inesistenti.
  • Maggiore esposizione a sequestri di conti, immobili o altri beni, fino a concorrenza non solo del credito ma anche del prezzo ottenuto dalla cessione.
  • Obbligo per banche e cessionari di svolgere rigorose due diligence sui crediti acquistati, per evitare il coinvolgimento in sequestri «a cascata» (art. 321 c.p.p.).
  • Rilevanza per la compliance aziendale: i modelli 231 dovranno includere controlli specifici sui bonus edilizi.

Va ricordato che la Cassazione richiama precedenti conformi (nn. 23402/2024, 46354/2024, 11246/2022) sottolineando così la continuità interpretativa: la confisca mira a recuperare il “vantaggio reale”, non a punire con una sanzione afflittiva ulteriore.

Conclusioni

La sentenza n. 13339/2025 ribadisce l’orientamento rigoroso della giurisprudenza penale in materia di incentivi fiscali. Il messaggio è chiaro: il profitto di un illecito tributario è un concetto ampio, capace di ricomprendere ogni beneficio economico, diretto o indiretto, derivante dal credito fittizio. Ciò impone a operatori del settore, professionisti e intermediari finanziari un aumento degli standard di controllo e trasparenza. Per chi è coinvolto in procedimenti analoghi, diventa cruciale dimostrare la genuinità dei lavori e la buona fede nella circolazione dei crediti. Lo Studio è a disposizione per valutare, caso per caso, strategie difensive e piani di prevenzione.

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