Con la pronuncia n. 14843 del 15 aprile 2025 la Suprema Corte torna a occuparsi del delicato rapporto tra giudicato penale e accertamento del danno in sede civile. Al centro della vicenda vi è G. M., assolto in appello dal reato di falsa testimonianza per la causa di non punibilità prevista dall’art. 384 c.p. (timore di nuocere a sé o a un prossimo congiunto). La Cassazione, pur confermando l’assoluzione, chiarisce che tale esito non estingue la possibile responsabilità civile verso chi abbia subìto pregiudizio dalle dichiarazioni mendaci.
L’imputato era stato condannato in primo grado per aver reso falsa testimonianza in un procedimento penale. La Corte d’appello di Ancona, riconoscendo la causa di non punibilità di cui all’art. 384 c.p., lo aveva assolto. Il P.G. ricorreva in Cassazione invocando l’annullamento della sentenza, mentre la persona offesa, già danneggiata dalle dichiarazioni, lamentava l’impossibilità di far valere le proprie ragioni risarcitorie.
La Suprema Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, ma ha colto l’occasione per precisare portata e limiti dell’art. 652 c.p.p. – norma che regola l’efficacia della sentenza penale di assoluzione nel giudizio civile.
Assoluzione per la causa di non punibilità di cui all’art. 384 cod. pen. - Efficacia di giudicato in sede civile - Esclusione - Ragioni. La causa di non punibilità di cui all'art. 384, comma primo, cod. pen., nell'escludere la punibilità per il reato di falsa testimonianza, non ne far venir meno la natura di illecito civile e, ove ne sia derivato un danno, i conseguenti obblighi risarcitori azionabili davanti al giudice civile, al riguardo non trovando applicazione il disposto di cui all'art. 652 cod. proc. pen.
La massima evidenzia un aspetto chiave: l’assoluzione «perché il fatto non è punibile» non equivale a una pronuncia che escluda il fatto storico né la sua illiceità civile. L’esigenza di tutela della famiglia – che fonda l’art. 384 c.p. – è circoscritta al solo versante penale, lasciando intatti gli obblighi risarcitori eventualmente scaturiti dalla condotta.
Il legislatore collega l’efficacia vincolante della sentenza penale solo alle ipotesi di proscioglimento «perché il fatto non sussiste», «non costituisce reato» o «l’imputato non lo ha commesso». Diversamente, l’assoluzione per cause di non punibilità, come lo stato di necessità familiare di cui all’art. 384 c.p., non produce effetti preclusivi nel successivo contenzioso civile. Di conseguenza:
La Corte si colloca in linea con precedenti (Cass. n. 23144/2018; n. 5699/2022) che già limitavano l’automatico travaso del giudicato penale nel civile, in ossequio al principio di autonomia dei giudizi e all’art. 24 Cost., che tutela il diritto alla tutela risarcitoria.
La pronuncia riveste notevole interesse per gli operatori, poiché:
Né va trascurato il coordinamento con la giurisprudenza europea sulla «fair trial» (art. 6 CEDU): il doppio binario penale-civile non viola il ne bis in idem, trattandosi di procedimenti con finalità diverse.
La Cassazione n. 14843/2025 ribadisce un principio di grande utilità pratica: la speciale causa di non punibilità dettata dall’art. 384 c.p. tutela il valore familiare sul piano penale, ma non cancella l’illecito civile derivante da falsa testimonianza. Chi ha riportato un danno patrimoniale o non patrimoniale potrà dunque agire in via risarcitoria, senza essere ostacolato dal giudicato penale. Ancora una volta, la Corte conferma l’autonomia dei giudizi e la funzione compensativa del diritto civile, ricordando che l’interesse della collettività alla verità processuale merita protezione anche fuori dall’aula penale.