Con la pronuncia n. 15909 depositata il 24 aprile 2025, la Suprema Corte torna sul tema, delicato e cruciale, della tutela penale dell’assistenza familiare. Il caso riguardava l’imputato B. P. M. L. P., condannato in appello per aver omesso il versamento dell’assegno stabilito in favore dei figli: la Cassazione conferma la decisione, offrendo chiarimenti di grande rilievo per genitori, avvocati e operatori del diritto.
Il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, storicamente previsto dall’art. 570 c.p., è stato “rafforzato” dal 570-bis, introdotto con il d.lgs. n. 21/2018. La norma punisce chiunque "in violazione di un provvedimento del giudice […] omette di versare le somme destinate al mantenimento". La sentenza in commento focalizza l’attenzione su due aspetti chiave:
Integra il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare di cui all'art. 570-bis cod. pen. la mancata corresponsione delle somme stabilite in sede civile, non essendo necessario verificare se, per tale via, si sia prodotta o meno la mancanza dei mezzi di sussistenza, in quanto l'inadempimento costituisce, di per sé, oggetto del precetto penalmente rilevante.
La massima è cristallina: per la Cassazione l’attenzione si sposta dall’effetto (mancanza di mezzi di sussistenza) alla condotta (inadempimento). In altre parole, il semplice ritardo o omesso versamento delle somme dovute è sufficiente a integrare il fatto tipico, a prescindere dalle condizioni economiche dell’ex coniuge o dei figli.
Nella prassi, chi non versa l’assegno si difende spesso sostenendo che il beneficiario non versi in stato di bisogno. Dopo la sentenza 15909/2025 tale linea perde gran parte della propria forza: la Corte ritiene che il legislatore, con il 570-bis, abbia voluto sganciare l’intervento penale da complessi accertamenti patrimoniali, privilegiando la prontezza della tutela.
La Suprema Corte richiama precedenti conformi (Cass. 47158/2022; 4677/2021) e sottolinea come il precetto penale si fondi sul rapporto di affidamento creato dalla sentenza civile: violarlo significa ledere l’interesse pubblico alla protezione dei soggetti deboli.
La decisione comporta conseguenze operative non trascurabili:
Al contempo, il beneficiario potrà valutare, accanto agli ordinari strumenti esecutivi, la querela o la denuncia per sollecitare l’intervento penale, che oggi appare più “automatico”.
La sentenza n. 15909/2025 conferma un orientamento ormai consolidato: l’omesso pagamento dell’assegno familiare è di per sé sufficiente a integrare il reato ex art. 570-bis c.p. La Corte tutela così il diritto dei minori e dell’ex coniuge a ricevere mezzi di sostentamento certi e tempestivi, rafforzando l’efficacia delle decisioni civili. Per chi assiste il coniuge obbligato la parola d’ordine diventa prevenzione: agire per tempo in sede civile è l’unico modo per evitare rilievi penali.