La sentenza in commento, depositata l’11 aprile 2025, annulla con rinvio l’ordinanza del Tribunale del riesame di Catania che aveva ritenuto integrato il delitto di cui all’art. 416-ter c.p. ai danni di A. N. La Suprema Corte offre un’importante lettura sistematica delle modifiche introdotte dalla legge 21 maggio 2019, n. 43, soffermandosi sul concetto di «qualunque altra utilità» promessa o erogata in cambio di voti.
Prima della novella del 2019 il baratto corruttivo politico-mafioso verteva su denaro o altre “utilità” genericamente intese; oggi la disposizione esplicita che la controprestazione possa consistere in «altre utilità» rispetto al denaro. La Corte chiarisce che:
Il Collegio prende le distanze dall’arresto difforme n. 51659/2023, che reputava sufficiente la promessa di “interessarsi” ad alcune assunzioni. Con un richiamo ai principi di tassatività e determinatezza (art. 25 Cost.) e alla giurisprudenza CEDU (sentenze Salabiaku e Kokkinakis), la Cassazione evidenzia come l’offensività concreta resti la stella polare dell’interpretazione penalistica. L’«interessarsi» generico non supera la soglia di lesività richiesta.
Ai fini della configurabilità del delitto di scambio elettorale politico-mafioso, nel testo successivo alle modifiche introdotte dalla legge 21 maggio 2019, n. 43, l'oggetto materiale dell'erogazione offerta in cambio della promessa di voti può essere costituito da "qualunque altra utilità", termine che ricomprende qualsiasi effetto vantaggioso, anche non quantificabile economicamente. (Fattispecie in cui la Corte non ha ritenuto integrato il delitto nella promessa di un candidato sindaco "di interessarsi" per l'assunzione di lavoratori).
Commento: la massima, nel distinguere tra mera promessa d’impegno politico e beneficio concreto, riafferma l’esigenza di un nesso sinallagmatico puntuale tra sostegno elettorale e vantaggio offerto. Ne deriva che i difensori dovranno verificare, nell’imputazione, la specificità dell’utilità promessa, mentre gli amministratori dovranno adottare condotte trasparenti per evitare presunzioni di scambio.
Alla luce di questo orientamento, si delineano alcune regole di condotta:
Si accentua, inoltre, la necessità di un coordinamento con le misure di prevenzione antimafia (d.lgs. 159/2011) e con la disciplina sul finanziamento dei partiti (d.l. 149/2013).
La Cassazione n. 14344/2025 marca un passo importante verso un’interpretazione equilibrata dell’art. 416-ter c.p.: da un lato, amplia l’oggetto dello scambio includendo benefici non patrimoniali; dall’altro, pretende che tali vantaggi siano concreti e determinati, evitando derive di diritto penale d’intenzione. Un precedente che orienterà i futuri contenziosi sul confine fra legittima attività politica e condotte mafiose di condizionamento del voto.