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La sentenza in commento, depositata l’11 aprile 2025, annulla con rinvio l’ordinanza del Tribunale del riesame di Catania che aveva ritenuto integrato il delitto di cui all’art. 416-ter c.p. ai danni di A. N. La Suprema Corte offre un’importante lettura sistematica delle modifiche introdotte dalla legge 21 maggio 2019, n. 43, soffermandosi sul concetto di «qualunque altra utilità» promessa o erogata in cambio di voti.

Il cuore della decisione: cosa si intende per «utilità»

Prima della novella del 2019 il baratto corruttivo politico-mafioso verteva su denaro o altre “utilità” genericamente intese; oggi la disposizione esplicita che la controprestazione possa consistere in «altre utilità» rispetto al denaro. La Corte chiarisce che:

  • l’“utilità” deve essere concretamente individuata, sebbene non necessariamente economicamente quantificabile;
  • può trattarsi di vantaggi immateriali (es. posti di lavoro, autorizzazioni, influenza su procedimenti amministrativi);
  • è escluso il mero animus promittendi vago, privo di contenuto patrimoniale o di effettiva incidenza sull’interesse pubblico.

Contrasto giurisprudenziale e principi costituzionali

Il Collegio prende le distanze dall’arresto difforme n. 51659/2023, che reputava sufficiente la promessa di “interessarsi” ad alcune assunzioni. Con un richiamo ai principi di tassatività e determinatezza (art. 25 Cost.) e alla giurisprudenza CEDU (sentenze Salabiaku e Kokkinakis), la Cassazione evidenzia come l’offensività concreta resti la stella polare dell’interpretazione penalistica. L’«interessarsi» generico non supera la soglia di lesività richiesta.

Ai fini della configurabilità del delitto di scambio elettorale politico-mafioso, nel testo successivo alle modifiche introdotte dalla legge 21 maggio 2019, n. 43, l'oggetto materiale dell'erogazione offerta in cambio della promessa di voti può essere costituito da "qualunque altra utilità", termine che ricomprende qualsiasi effetto vantaggioso, anche non quantificabile economicamente. (Fattispecie in cui la Corte non ha ritenuto integrato il delitto nella promessa di un candidato sindaco "di interessarsi" per l'assunzione di lavoratori).

Commento: la massima, nel distinguere tra mera promessa d’impegno politico e beneficio concreto, riafferma l’esigenza di un nesso sinallagmatico puntuale tra sostegno elettorale e vantaggio offerto. Ne deriva che i difensori dovranno verificare, nell’imputazione, la specificità dell’utilità promessa, mentre gli amministratori dovranno adottare condotte trasparenti per evitare presunzioni di scambio.

Implicazioni pratiche per operatori e PA

Alla luce di questo orientamento, si delineano alcune regole di condotta:

  • Candidati e staff elettorali: evitare promesse di intercessione amministrativa, favori occupazionali o assegnazione di appalti;
  • Consulenti legali: verificare la tracciabilità di ogni erogazione a soggetti potenzialmente legati alla criminalità organizzata;
  • Pubbliche amministrazioni: sviluppare protocolli di trasparenza e rotazione del personale negli uffici sensibili.

Si accentua, inoltre, la necessità di un coordinamento con le misure di prevenzione antimafia (d.lgs. 159/2011) e con la disciplina sul finanziamento dei partiti (d.l. 149/2013).

Conclusioni

La Cassazione n. 14344/2025 marca un passo importante verso un’interpretazione equilibrata dell’art. 416-ter c.p.: da un lato, amplia l’oggetto dello scambio includendo benefici non patrimoniali; dall’altro, pretende che tali vantaggi siano concreti e determinati, evitando derive di diritto penale d’intenzione. Un precedente che orienterà i futuri contenziosi sul confine fra legittima attività politica e condotte mafiose di condizionamento del voto.

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