Con la pronuncia 13841/2025 la VI Sezione della Corte di cassazione annulla con rinvio l’ordinanza del Tribunale della libertà di Catania e interviene ancora una volta sull’art. 416-ter c.p., ridefinito dalla legge 21 maggio 2019, n. 43. Il cuore della decisione risiede nell’interpretazione dell’espressione «qualunque altra utilità» quale possibile oggetto del patto tra politico e consorteria mafiosa. Una nozione ampia che, come vedremo, estende il raggio d’azione della norma e potenzia gli strumenti di contrasto alla criminalità organizzata in ambito elettorale.
L’imputato V. M. era destinatario di misura cautelare per aver promesso sostegno elettorale a un candidato in cambio – secondo l’accusa – di utilità non meglio precisate. Il Tribunale della libertà aveva ridimensionato la gravità indiziaria, ritenendo che il vantaggio prospettato non fosse «concreto» né «patrimonialmente apprezzabile». La Cassazione, su ricorso del P.M. A. P., ha però ribaltato l’impostazione, ritendo sufficiente qualsiasi beneficio, anche immateriale, purché idoneo a soddisfare gli interessi del sodalizio.
Ai fini della configurabilità del delitto di scambio elettorale politico-mafioso, nel testo successivo alle modifiche introdotte dalla legge 21 maggio 2019, n. 43, l'oggetto materiale dell'erogazione offerta in cambio della promessa di voti può essere costituito da "qualunque altra utilità", espressione che ricomprende qualsiasi effetto vantaggioso, anche non quantificabile economicamente.
La massima sopra riportata supera definitivamente quelle decisioni (Sez. 6, n. 51659/2023) che legavano la «utilità» a un ritorno patrimoniale. Il Collegio presieduto da G. D. A. osserva che la riforma del 2019 ha voluto colmare le zone d’ombra lasciate dalla precedente formulazione, equiparando il compenso economico a ogni altro beneficio – politico, relazionale o reputazionale – capace di consolidare l’alleanza illecita.
È interessante notare la consonanza con la conforme n. 43186/2024, mentre risultano superate le pronunce difformi del 2011-2013 che richiedevano la «corrispettività patrimoniale».
L’impostazione della Cassazione si allinea alle Raccomandazioni GRECO e alla Direttiva (UE) 2017/1371, che sollecitano gli Stati membri a reprimere ogni forma di corruzione politica, includendo vantaggi non patrimoniali (ad esempio nomine o influenza indebita). L’interpretazione estensiva appare dunque coerente con l’esigenza di armonizzazione europea.
La sentenza 13841/2025 pone un tassello decisivo nella lotta allo scambio elettorale politico-mafioso: il baratto tra pacchetti di voti e benefici diventa punibile anche quando l’utilità non è misurabile in denaro. Ciò impone agli operatori del diritto di ricalibrare le strategie difensive e d’accusa, valorizzando elementi probatori «qualitativi» – come le promesse di sostegno politico o di protezione – che prima rischiavano di restare ai margini del processo penale. Un segnale forte verso la tutela dell’integrità democratica, in linea con i più recenti standard internazionali.