La quinta sezione penale della Cassazione, con la sentenza n. 131 pronunciata il 26 novembre 2024 e depositata il 3 gennaio 2025, ha esaminato i limiti del ricorso per cassazione contro l'ordinanza relativa all'accesso a programmi di giustizia riparativa. Il riferimento corretto è quindi 131/2025.
Secondo la massima Rv. 287434-03, l'ordinanza non è sindacabile per vizio di motivazione quando la valutazione delle condizioni previste dalla legge si fonda su argomentazioni non manifestamente illogiche né contraddittorie. La verifica riguarda circostanze fattuali e concrete relative sia all'utilità della risoluzione delle questioni derivanti dal fatto, sia all'assenza di un pericolo concreto per gli interessati e per l'accertamento dei fatti.
La Corte distingue questo controllo del giudice della cognizione dal successivo giudizio sulla fattibilità del programma, che spetta eventualmente ai mediatori. L'ammissione della richiesta e la concreta fattibilità non sono dunque valutazioni coincidenti.
Il principio riguarda questi limiti del controllo sulla motivazione: non permette di affermare che qualsiasi diniego sia insindacabile, né garantisce che il programma possa essere realizzato in ogni caso.
Fonti ufficiali: Corte di cassazione, Rassegna del Massimario.