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La quinta sezione penale della Cassazione, con la sentenza n. 131 pronunciata il 26 novembre 2024 e depositata il 3 gennaio 2025, ha esaminato i limiti del ricorso per cassazione contro l'ordinanza relativa all'accesso a programmi di giustizia riparativa. Il riferimento corretto è quindi 131/2025.

Le condizioni di accesso e la motivazione

Secondo la massima Rv. 287434-03, l'ordinanza non è sindacabile per vizio di motivazione quando la valutazione delle condizioni previste dalla legge si fonda su argomentazioni non manifestamente illogiche né contraddittorie. La verifica riguarda circostanze fattuali e concrete relative sia all'utilità della risoluzione delle questioni derivanti dal fatto, sia all'assenza di un pericolo concreto per gli interessati e per l'accertamento dei fatti.

La distinta valutazione dei mediatori

La Corte distingue questo controllo del giudice della cognizione dal successivo giudizio sulla fattibilità del programma, che spetta eventualmente ai mediatori. L'ammissione della richiesta e la concreta fattibilità non sono dunque valutazioni coincidenti.

Il principio riguarda questi limiti del controllo sulla motivazione: non permette di affermare che qualsiasi diniego sia insindacabile, né garantisce che il programma possa essere realizzato in ogni caso.

Fonti ufficiali: Corte di cassazione, Rassegna del Massimario.

Studio Legale Bianucci