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Quando in appello vengono disposte più perizie sullo stesso oggetto, il giudice deve spiegare perché accoglie una ricostruzione tecnica e respinge le altre. Richiamare soltanto la perizia prescelta, recependone le conclusioni senza un confronto, rende la motivazione difettosa. È il principio espresso dalla Cassazione penale, sezione IV, nella sentenza n. 3721 del 2025: una regola che interessa chi deve valutare come una decisione abbia affrontato contributi tecnici tra loro diversi.

Più perizie sullo stesso oggetto: che cosa deve spiegare la sentenza

La massima riguarda una situazione precisa: una pluralità di perizie acquisite attraverso l'integrazione dell'istruttoria in appello e riferite al medesimo oggetto. Il problema individuato dalla Corte nasce quando la sentenza considera esclusivamente il contenuto di una di esse e ne fa proprie le conclusioni.

Il giudice deve rendere comprensibile la scelta. Questo richiede sia l'esposizione delle ragioni per cui ritiene convincente la tesi accolta, sia l'esame delle tesi che vengono respinte. La motivazione deve quindi consentire di riconoscere il percorso che conduce dalla presenza di più valutazioni tecniche alla conclusione adottata.

Il principio non impone di trovare un punto di compromesso tra le perizie. La scelta di una ricostruzione resta possibile; ciò che la Cassazione censura è l'adesione priva del necessario confronto con gli altri contributi acquisiti. La differenza è tra preferire una tesi spiegandone le ragioni e limitarsi a riportarla.

Il confronto comprende anche le consulenze delle parti

La verifica non si esaurisce nel rapporto tra le sole perizie disposte dal giudice. La massima richiama anche le altre risultanze processuali e, espressamente, le consulenze di parte. La tesi recepita deve essere confrontata con questo insieme di elementi.

Per leggere criticamente la motivazione è dunque utile distinguere tre passaggi: quali conclusioni tecniche sono state accolte, quali ricostruzioni alternative sono state esaminate e quali ragioni spiegano il loro superamento. Le consulenze di parte rientrano in questo controllo perché possono contenere argomenti contrari alla ricostruzione scelta.

Non basta perciò constatare che una relazione sia menzionata nella sentenza. Il punto indicato dalla Corte è l'esame delle tesi e delle ragioni della scelta, alla luce del materiale processuale. D'altra parte, il semplice disaccordo di una parte con la soluzione tecnica accolta non coincide con l'omissione di confronto descritta dalla massima.

L'annullamento riguarda gli effetti civili

La pronuncia è stata deliberata il 9 gennaio 2025 e depositata il 29 gennaio 2025. La rassegna ufficiale riporta l'annullamento ai soli effetti civili della sentenza della Corte d'appello di Roma del 28 febbraio 2024. Questo dato delimita l'esito e non deve essere presentato come una generale cancellazione delle conseguenze penali del processo.

Il principio qui illustrato riguarda la qualità della motivazione davanti a più acquisizioni peritali. Non stabilisce quale perizia fosse corretta nel merito, né permette da solo di prevedere l'esito di un'altra controversia. Per applicarlo occorre confrontare la motivazione effettiva con le relazioni e con gli altri elementi del procedimento.

Questa analisi si basa sulla massima ufficiale Rv. 287516-01, pubblicata nella rassegna mensile della Cassazione. Il testo integrale risulta in fase di valutazione per oscuramento su SentenzeWeb; non vengono quindi ricostruiti i fatti specifici della vicenda.

Fonte: Cassazione penale, sezione IV, sentenza 29 gennaio 2025, n. 3721, Rv. 287516-01, rassegna gennaio 2025, pagina 41.

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