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Fornire droga ripetutamente a un gruppo criminale non basta, da solo, a dimostrare la partecipazione all’associazione. Occorre spiegare quale funzione svolga quella fornitura per il gruppo e accertare la volontà del fornitore di contribuire al programma comune. La Cassazione penale, sezione VI, con la sentenza n. 47576, decisa il 3 dicembre e depositata il 30 dicembre 2024, ha annullato con rinvio un’ordinanza cautelare perché questo passaggio non era stato motivato adeguatamente.

Il rapporto continuativo può restare un rapporto di fornitura

Il problema affrontato dalla Corte riguarda il confine fra il coinvolgimento in operazioni di cessione di stupefacenti e la partecipazione all’associazione prevista dall’articolo 74 del d.P.R. n. 309 del 1990. Le due contestazioni richiedono una valutazione distinta: gli elementi che documentano gli approvvigionamenti non dimostrano automaticamente anche l’adesione al sodalizio.

La decisione ammette che il fornitore o l’acquirente stabile possa essere partecipe dell’associazione. Non serve, inoltre, un rapporto esclusivo. La diversità degli interessi economici personali e l’esistenza di un contrasto fra le parti sul profitto non impediscono, per sé, un vincolo associativo. Queste precisazioni evitano di trasformare il principio della sentenza in una generale esclusione dei fornitori dalla responsabilità per il reato associativo.

Resta però necessario dimostrare che il legame abbia superato la dimensione delle singole transazioni. La frequenza delle operazioni e la fiducia reciproca possono avere un significato ambivalente: descrivere una relazione fra venditore e compratore oppure inserirsi in un programma criminale condiviso. Il giudice deve chiarire perché, nel caso esaminato, ricorra la seconda situazione.

Che cosa accadrebbe al gruppo se cessassero le forniture

La motivazione individua un criterio concreto per valutare la rilevanza del rapporto. Vanno considerate continuità e stabilità delle forniture, modalità con cui avvengono e loro peso quantitativo ed economico. Non si tratta di contare soltanto gli episodi, ma di capire quale funzione abbiano nell’attività dell’organizzazione.

La Corte richiede un ragionamento controfattuale: il giudice deve spiegare se l’interruzione di quella somministrazione produrrebbe prevedibilmente un effetto destabilizzante sull’operatività del gruppo e sulla capacità di soddisfare il proprio mercato. Il punto è il contributo delle forniture al funzionamento del sodalizio, non la sola esistenza di scambi ripetuti.

La sentenza non stabilisce una soglia numerica di cessioni, una quantità minima di sostanza o un importo oltre il quale scatti automaticamente la partecipazione. Il rilievo economico delle operazioni entra in una valutazione complessiva, che deve essere illustrata nella motivazione.

La consapevolezza del fornitore richiede un accertamento autonomo

Accanto al ruolo oggettivo delle forniture deve emergere la coscienza e volontà del singolo di contribuire stabilmente alla realizzazione degli scopi dell’associazione e alla sua permanenza. La disponibilità a vendere o acquistare sostanze deve quindi essere letta nel contesto dell’organizzazione e delle finalità comuni.

Secondo la Corte, occorre accertare la consapevolezza di operare all’interno di una struttura nella quale le attività individuali si integrano per il fine perseguito. La motivazione deve collegare le operazioni di approvvigionamento a questa dimensione condivisa. Ripetere che il rapporto è continuativo non sostituisce la spiegazione della volontà di partecipare al programma associativo.

Per valutare una contestazione, la distinzione suggerita dalla pronuncia è dunque precisa: individuare gli elementi relativi alle forniture, quelli che ne dimostrano la funzione per il gruppo e quelli che riguardano la consapevole adesione della persona. Sono profili collegati, ma non possono essere sovrapposti senza una motivazione.

L’annullamento riguarda l’ordinanza cautelare, non un’assoluzione

Il ricorso riguardava un provvedimento del Tribunale di Catanzaro che aveva confermato la custodia in carcere per l’ipotesi associativa e per due reati in materia di stupefacenti. La Cassazione ha rilevato che il tribunale aveva valorizzato soprattutto la frequenza delle transazioni e il rapporto fiduciario, senza spiegare adeguatamente il passaggio dalla fornitura al vincolo associativo.

L’ordinanza è stata annullata con rinvio per un nuovo esame. Il giudice del rinvio deve illustrare gli elementi capaci di dimostrare l’adesione al programma comune secondo i criteri indicati. Le ulteriori contestazioni sulle esigenze cautelari sono state assorbite. La pronuncia non contiene quindi un’assoluzione definitiva né afferma che ogni rapporto stabile di fornitura resti estraneo all’associazione: richiede una motivazione specifica sul contributo e sulla volontà di partecipazione.

Fonte: Cassazione penale, sezione VI, sentenza n. 47576/2024, udienza 3 dicembre 2024, deposito 30 dicembre 2024, motivazione integrale in SentenzeWeb.

Studio Legale Bianucci