L’ordinanza della Corte di Cassazione n. 24710 del 16 settembre 2024 esamina il ricorso di una madre di due minori, la cui responsabilità genitoriale era stata sospesa dal Tribunale per i minorenni dell’Umbria, con decisione confermata dalla Corte d’Appello di Perugia. La Cassazione ha respinto il primo motivo sul contraddittorio e accolto i motivi dal secondo al quarto, relativi alla valutazione delle competenze genitoriali e delle condotte pregiudizievoli.
La Corte ha sottolineato alcuni principi cardine che devono guidare le decisioni in materia di responsabilità genitoriale:
La sospensione della responsabilità genitoriale deve essere giustificata da condotte concretamente idonee a pregiudicare il minore, anche senza un danno già verificatosi. Non basta una generica conflittualità familiare.
Quanto al contraddittorio, le parti devono poter esaminare le relazioni dei servizi sociali e presentare le proprie difese. Perché una violazione incida sulla decisione, occorre però dimostrare anche l’influenza determinante degli atti contestati. Nel caso concreto, le relazioni di aggiornamento richiamate dalla ricorrente erano state utilizzate solo a conferma di elementi già acquisiti: per questo il primo motivo è stato respinto.
Nella valutazione del caso, la Corte ha riscontrato una mancanza di dettagli specifici riguardo alle condotte disfunzionali della madre, che erano state menzionate ma non adeguatamente illustrate. Inoltre, la Corte d’Appello, pur descrivendo le buone competenze genitoriali della madre, non aveva considerato questo dato al momento della valutazione. Non aveva adeguatamente valorizzato le risultanze delle relazioni favorevoli e la possibilità di un percorso di sostegno ai rapporti con i figli. La Cassazione ha quindi ritenuto che la decisione di sospendere la responsabilità genitoriale non fosse sufficientemente supportata da prove concrete.
La Cassazione ha cassato il decreto e rinviato alla Corte d’Appello di Perugia, sezione minorenni, in diversa composizione, per un nuovo esame. L’accoglimento dei motivi sulla valutazione delle capacità genitoriali non equivale a una decisione definitiva sull’idoneità della madre: il giudice del rinvio deve riesaminare la situazione applicando i criteri indicati nell’ordinanza.
Fonte: Cass. civ., sez. I, ordinanza n. 24710/2024, copia integrale pubblicata da AIDIF, §§ 3–3.2 e 5–10.