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Per valutare l'assegno divorzile, il confronto tra i redditi degli ex coniugi va collegato alla loro storia familiare. Quando si chiede una compensazione per le scelte compiute durante il matrimonio, occorre chiarire come l'organizzazione della famiglia abbia contribuito allo squilibrio economico attuale. La rinuncia al lavoro o alla crescita professionale, il contributo al patrimonio e le esigenze assistenziali richiedono valutazioni distinte: una differenza di reddito, da sola, non spiega tutte queste circostanze.

I criteri dell'articolo 5 si valutano insieme

Il comma 6 dell'articolo 5 della legge sul divorzio indica le condizioni dei coniugi, le ragioni della decisione, il contributo personale ed economico alla conduzione familiare e alla formazione dei patrimoni, nonché il reddito di entrambi. Questi elementi devono essere valutati anche in rapporto alla durata del matrimonio. La norma collega l'assegno alla mancanza di mezzi adeguati o all'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive.

Il reddito è dunque uno degli elementi del giudizio. Accanto alle entrate attuali vanno ricostruiti il patrimonio e il contributo dato durante la vita comune. Per preparare questa ricostruzione è utile distinguere due piani: quali risorse possiede oggi ciascun ex coniuge e quali scelte familiari hanno inciso sulla loro formazione. La durata del matrimonio dà contesto a tale valutazione; la norma non la trasforma in una tariffa per calcolare l'assegno.

Il collegamento tra sacrificio e squilibrio economico

La massima ufficiale dell'ordinanza n. 26520 dell'11 ottobre 2024 richiede un accertamento rigoroso del collegamento tra lo squilibrio reddituale e patrimoniale presente al divorzio e il sacrificio compiuto dal coniuge più debole per le esigenze familiari. È questo collegamento a giustificare la funzione perequativo-compensativa: il riconoscimento economico del contributo e delle rinunce che hanno inciso sulla posizione delle parti.

La stessa massima distingue il fondamento assistenziale. Se manca la prova del collegamento con il sacrificio familiare, l'assegno può ancora trovare giustificazione nelle esigenze strettamente assistenziali, quando manchino mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa o vi siano ragioni oggettive che impediscono di procurarseli. L'assenza della prova di una rinuncia professionale non equivale quindi, da sola, all'esclusione di qualsiasi assegno.

Neppure la coincidenza dell'importo con quello riconosciuto nella separazione dimostra automaticamente che si stia conservando il precedente tenore di vita: la pronuncia richiede di guardare alla ragione concreta dell'attribuzione. Dal solo confronto delle due somme non si ricava il criterio seguito dal giudice.

Le scelte comuni possono risultare dalla vita familiare

L'ordinanza n. 4328 del 19 febbraio 2024 chiarisce un punto sulla condivisione delle rinunce professionali. In presenza di una rilevante disparità economico-patrimoniale, conta anche una conduzione univoca della vita familiare che esprima, salvo prova contraria, una scelta comune tacita. La massima considera il contributo esclusivo o prevalente del richiedente alla formazione del patrimonio familiare e dell'altro coniuge, anche attraverso il risparmio.

Non basta dunque cercare un accordo espresso con cui una parte abbia rinunciato alla carriera. Occorre descrivere l'organizzazione effettiva della vita comune e il contributo che ne è derivato. Sul piano della preparazione dei fatti, può essere utile ordinare cronologicamente i periodi lavorativi, le interruzioni o riduzioni dell'attività e la formazione del patrimonio, spiegando il collegamento con gli impegni familiari. Queste indicazioni servono a rendere verificabile la ricostruzione; non costituiscono un elenco legale di prove obbligatorie.

Le motivazioni personali della rinuncia non cancellano il contributo

La sentenza n. 13152 del 7 maggio 2026 precisa che, ai fini della funzione perequativo-compensativa, le motivazioni soggettive della scelta familiare sono irrilevanti quando la scelta sia stata accettata e condivisa dall'altro coniuge. La massima riguarda il sacrificio di occasioni lavorative o di crescita professionale per dedicare energie alla famiglia e il conseguente squilibrio economico.

La precisazione non elimina la necessità di accertare quei presupposti. Sposta l'attenzione dalle ragioni affettive o di opportunità personale agli effetti economici dell'organizzazione condivisa. Per valutare una domanda occorre quindi separare le affermazioni sulle intenzioni dei coniugi dai fatti relativi alle opportunità sacrificate e al contributo familiare, senza anticipare un risultato in base alla sola disparità di reddito.

Nota sulle fonti: questa versione utilizza le massime ufficiali e la norma elencate di seguito. Non ricostruisce il provvedimento n. 30602/2024, richiamato nella versione precedente: il PDF ufficiale consultato contiene soltanto un avviso di oscuramento, dal quale non sono verificabili motivazione ed esito.

Fonte: Cass. civ., sez. I, ord. 19 febbraio 2024, n. 4328, Rv. 670465-01.

Fonte: Cass. civ., sez. I, ord. 11 ottobre 2024, n. 26520, Rv. 672753-01.

Fonte: Cass. civ., sez. I, sent. 7 maggio 2026, n. 13152, Rv. 679218-01.

Fonte: Legge 1 dicembre 1970, n. 898, art. 5, comma 6.

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