La recente ordinanza della Corte di Cassazione n. 8894 del 2020 offre spunti di riflessione significativi riguardo alla validità della clausola claims made in un contratto di assicurazione della responsabilità civile. In questa sentenza, la Corte ha stabilito che tale clausola, sebbene non vessatoria, può presentare problematiche di meritevolezza, specialmente in situazioni in cui le tempistiche di richiesta di risarcimento possano penalizzare l'assicurato.
Il caso in esame riguardava un'Ospedale convenuto in giudizio dai genitori di un bambino per danni subiti durante un ricovero. L'Ospedale, condannato al risarcimento, ha cercato di essere manlevato dalla compagnia assicurativa Generali Italia S.p.A., la quale ha eccepito l'applicabilità della clausola claims made, che impone di denunciare il sinistro entro dodici mesi dalla cessazione del contratto.
La Cassazione ha stabilito che la clausola claims made non è di per sé vessatoria, ma può diventare non meritevole di tutela quando comporta uno squilibrio significativo tra le parti.
La clausola claims made, come evidenziato dalla decisione della Corte, può comportare un significativo squilibrio tra le parti. Essa vincola l'assicurato a denunciare il sinistro entro un termine stabilito, il quale può risultare criticamente legato alla tempestività della richiesta di risarcimento da parte del terzo danneggiato. Questo aspetto solleva interrogativi sulla reale protezione offerta all'assicurato, poiché il suo diritto a far valere la prestazione assicurativa dipende da eventi esterni e non controllabili.
In conclusione, la sentenza della Cassazione n. 8894 del 2020 sottolinea l'importanza di una valutazione equilibrata delle clausole contrattuali in ambito assicurativo. La clausola claims made, pur non essendo di per sé vessatoria, deve essere scrutinata attentamente per evitare che generi una condizione di svantaggio per l'assicurato. È fondamentale che le parti coinvolte comprendano le implicazioni legali e pratiche di tali clausole per garantire una protezione adeguata dei propri diritti.