La sentenza della sesta sezione penale n. 5225 è stata decisa il 6 novembre 2019 e depositata il 7 febbraio 2020. Questi estremi sono riportati dalla successiva Cass. pen., sez. II, n. 9828/2024, che la richiama sul tema della prevedibilità della riqualificazione del reato.
A pagina 15 della sentenza n. 9828/2024, la Corte chiarisce che una diversa qualificazione giuridica del fatto in appello non viola di per sé l'art. 521 c.p.p. La nuova qualificazione deve essere nota o prevedibile per l'imputato e non deve provocare una concreta lesione dei diritti della difesa per gli elementi di novità che introduce.
La n. 5225/2020, Rv. 278340-01, è citata specificamente per il profilo della prevedibilità. Il principio di correlazione tra accusa e sentenza non impone quindi di conservare in ogni caso il nome del reato indicato nell'imputazione: occorre valutare il contenuto dell'accusa e le possibilità effettive di difendersi.
La vicinanza fra due figure di reato non rende automaticamente legittimo qualsiasi cambiamento. La verifica riguarda la concreta vicenda processuale e le conseguenze della diversa qualificazione sulla difesa.
Questa nota riguarda il richiamo al precedente contenuto in Cass. pen., sez. II, n. 9828/2024, pagina 15; non ricostruisce i fatti del procedimento concluso con la n. 5225/2020.