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Con l’ordinanza n. 21964 del 5 agosto 2024, la prima sezione civile della Cassazione ha esaminato una controversia su dichiarazione giudiziale di paternità, mantenimento e risarcimento del danno subito dalla figlia per l’assenza paterna.

La vicenda esaminata

Il Tribunale di Venezia aveva dichiarato la paternità, disposto il mantenimento e riconosciuto sia il rimborso di parte delle spese sostenute dalla madre sia un risarcimento per la figlia. La Corte d’appello aveva confermato la decisione. La Cassazione ha rigettato il ricorso del padre.

Obblighi e prova della responsabilità

L’obbligo di contribuire all’educazione e al mantenimento sorge dalla procreazione, anche quando il rapporto di filiazione viene accertato successivamente in giudizio.

Per il risarcimento da abbandono occorre però accertare che il genitore abbia omesso i propri doveri consapevolmente e intenzionalmente, oppure abbia ignorato per colpa l’esistenza del rapporto di filiazione. La prova può derivare da presunzioni gravi, precise e concordanti, valutate nel loro insieme.

Nella controversia, i giudici avevano considerato anche la conoscenza della gravidanza e la possibilità per il padre di informarsi sulla nascita. La Cassazione non ha ravvisato ragioni per modificare tale valutazione. La pronuncia non stabilisce un risarcimento automatico per ogni mancato riconoscimento, né un importo fisso applicabile a tutti i casi.

Fonte: Cassazione civile, sezione I, ordinanza 5 agosto 2024, n. 21964 (copia DeJure pubblicata dallo Studio Sesta).

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