La sentenza della Corte di Cassazione n. 6446 del 2024 rappresenta un importante passo avanti nella tutela dei diritti dei passeggeri aerei in caso di ritardi. In questa ordinanza, la Corte ha esaminato il caso di un passeggero che, a causa di un ritardo di quasi sei ore, ha richiesto un risarcimento secondo il Regolamento CE n. 261/2004. La Corte ha confermato che il diritto alla compensazione non è condizionato dalla presenza fisica del passeggero in aeroporto durante il ritardo, ma dalla semplice sussistenza del ritardo stesso.
A.A. ha citato in giudizio la compagnia aerea Neos Spa per richiedere una compensazione di euro 600, sostenendo che il ritardo del volo fosse causa di disagio. La compagnia aerea ha contestato il diritto alla compensazione, affermando che A.A. fosse stato avvisato della riprogrammazione del volo e quindi non avesse subito reali disagi. Tuttavia, il Giudice di Pace ha rigettato la domanda, mentre il Tribunale di Busto Arsizio, in appello, ha accolto la richiesta di A.A.
Il diritto alla compensazione pecuniaria del passeggero del volo ritardato scaturisce non già dal disagio per l'attesa snervante in aeroporto, bensì dal verificarsi ipso facto per ritardo superiore alle tre ore.
Nella sua decisione, la Corte di Cassazione ha ribadito alcuni principi fondamentali:
La pronuncia della Cassazione offre una tutela significativa ai diritti dei passeggeri, chiarendo che la compensazione non deve essere subordinata a un disagio vissuto in aeroporto, ma deve essere garantita automaticamente in presenza di un ritardo significativo. Questo orientamento giurisprudenziale segna un passo importante verso una maggiore responsabilità delle compagnie aeree e una più efficace tutela dei consumatori nel settore del trasporto aereo.