Una decisione favorevole della Corte europea dei diritti dell’uomo non riapre automaticamente le condanne di altre persone per concorso esterno in associazione mafiosa. Con la sentenza n. 8544 del 2020, le Sezioni Unite hanno escluso l’estensione della pronuncia europea del 14 aprile 2015 a chi fosse rimasto estraneo a quel giudizio. Il problema riguarda soprattutto le condanne per fatti anteriori al chiarimento giurisprudenziale del 1994: la sola coincidenza del titolo di reato e del periodo storico non basta a ottenere la revisione.
Il ricorrente aveva chiesto la revisione di una condanna irrevocabile per concorso esterno in associazione di tipo mafioso, sostenendo di poter beneficiare dell’accertamento di violazione dell’articolo 7 della Convenzione compiuto dalla Corte europea in un diverso procedimento. La corte d’appello aveva respinto la richiesta. Le Sezioni Unite, decidendo il 24 ottobre 2019 con sentenza depositata il 3 marzo 2020, hanno rigettato il ricorso e posto le spese processuali a carico del ricorrente.
La questione non consisteva quindi nel provare nuovamente la responsabilità per il reato associativo. Occorreva stabilire se una sentenza europea resa nei confronti di un altro condannato avesse una portata tale da consentire di intervenire anche su un giudicato diverso.
Le Sezioni Unite distinguono l’obbligo di eseguire una decisione europea nel caso direttamente esaminato dalla possibilità di estenderne gli effetti ad altri soggetti. Nella motivazione assumono rilievo le sentenze pilota, le pronunce che accertano problemi strutturali o sistemici e la presenza di un orientamento europeo consolidato. L’assenza della qualifica formale di sentenza pilota, da sola, non esaurisce dunque la verifica.
Rispetto alla decisione del 14 aprile 2015, la Cassazione ha escluso sia tale natura sia l’appartenenza a una giurisprudenza europea consolidata. Ha inoltre negato che vi fosse un accertamento generale dell’illegittimità convenzionale di tutte le condanne per concorso esterno relative a fatti anteriori al 1994. Su queste basi ha respinto l’estensione invocata dal ricorrente.
La prevedibilità riguarda la possibilità di conoscere, al momento della condotta, la sua rilevanza penale e le conseguenze sanzionatorie. Nell’esame dell’articolo 7 della Convenzione conta anche l’interpretazione giudiziaria della legge. La questione non si riduce quindi all’esistenza materiale di una disposizione scritta.
Secondo la sentenza n. 8544/2020, il concorso esterno trova la propria base nella combinazione degli articoli 110 e 416-bis del codice penale. La Corte non considera il chiarimento delle Sezioni Unite del 1994 come l’introduzione improvvisa di un nuovo reato. Ritiene invece che la soluzione accolta fosse già presente nel dibattito interpretativo precedente.
Questo ragionamento non autorizza a considerare irrilevante qualsiasi mutamento giurisprudenziale sfavorevole. La stessa motivazione distingue lo sviluppo conoscibile di un’interpretazione dalla radicale innovazione imprevedibile. Per valutare una specifica condanna occorre ricostruire il quadro interpretativo pertinente e la vicenda processuale, evitando di trasformare una data in una presunzione automatica di legittimità o illegittimità.
La sentenza del 2020 esaminava il sistema della revisione europea allora utilizzato. Il codice di procedura penale oggi contiene un rimedio specifico nell’articolo 628-bis, in vigore dal 30 dicembre 2022. La disposizione riguarda il condannato o la persona sottoposta a misura di sicurezza che abbia ottenuto una decisione europea definitiva favorevole, oppure la cancellazione del proprio ricorso a seguito del riconoscimento unilaterale della violazione da parte dello Stato.
Il testo richiede dunque un collegamento con il ricorso europeo dell’interessato. Non consente di equiparare automaticamente la sua posizione a quella di chi abbia vinto un diverso giudizio a Strasburgo. Per l’accoglimento della richiesta, la violazione accertata deve inoltre avere avuto, per natura e gravità, un’incidenza effettiva sulla decisione interna.
Il termine ordinario è di novanta giorni dalla definitività della decisione europea che accerta la violazione, oppure dall’emissione della decisione di cancellazione. La richiesta deve indicare ragioni specifiche ed essere accompagnata dalla decisione interna, da quella europea e dagli eventuali ulteriori documenti giustificativi. La legge disciplina anche l’intervento del difensore munito di procura speciale e prevede condizioni di ammissibilità.
Prima di prospettare la riapertura occorre acquisire le sentenze dei diversi gradi, individuare le condotte e il loro periodo, verificare quali questioni fossero state decise e accertare l’esistenza di un ricorso europeo riferibile all’interessato. Sono elementi diversi dalla semplice somiglianza con un precedente favorevole.
Il principio del 2020 riguarda l’estensione di quella specifica pronuncia europea; l’articolo 628-bis disciplina il rimedio attuale e i suoi presupposti. Nessuno dei due permette di promettere una revisione per il solo fatto che la condanna riguardi un concorso esterno anteriore al 1994.
Fonte: Cassazione penale, Sezioni Unite, sentenza n. 8544, udienza 24 ottobre 2019, deposito 3 marzo 2020.
Fonte: Articolo 628-bis del codice di procedura penale, testo vigente al 16 ottobre 2026.