La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 30545 del 27 novembre 2024, ha affrontato la questione cruciale riguardante l’assegno divorzile, ribadendo il principio che il giudicato copre non solo il dedotto, ma anche il deducibile. La sentenza si inserisce in un contesto giuridico in cui la stabilità delle decisioni in materia di divorzio è fondamentale per garantire la certezza dei rapporti giuridici.
Nel caso in esame, A.A. aveva richiesto la revoca dell'assegno divorzile a suo carico, argomentando che la ex moglie B.B. conviveva con un altro uomo, circostanza che avrebbe giustificato l’interruzione dell’obbligo di mantenimento. Tuttavia, il Tribunale e successivamente la Corte d’Appello di Venezia avevano respinto la richiesta, evidenziando che i fatti contestati erano già coperti da giudicato.
Il principio secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile si applica anche nelle controversie relative all'assegno divorzile.
La Corte ha ribadito che le sentenze di divorzio, in merito ai rapporti economici, passano in giudicato rebus sic stantibus. Ciò significa che una volta stabilito un diritto o un obbligo, questo non può essere rimesso in discussione sulla base di fatti precedenti alla sentenza, a meno che non emerga una vera novità.
Inoltre, il Giudice ha chiarito che la mera conoscenza di una relazione affettiva non equivale a una convivenza stabile, soprattutto se non ci sono prove concrete di tale mutamento. Questo è fondamentale per evitare che i coniugi possano continuamente rimettere in discussione le decisioni già prese, creando incertezza e instabilità nei rapporti personali e patrimoniali.
In conclusione, l’ordinanza n. 30545 della Cassazione rappresenta un'importante conferma della stabilità del giudicato in ambito divorzile. La Corte ha chiarito che le nuove istanze devono fondarsi su fatti realmente sopravvenuti e non su situazioni già note, a tutela della certezza dei diritti e dei doveri post-divorzio.