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La Corte costituzionale, con la sentenza n. 143 decisa il 3 luglio e depositata il 23 luglio 2024, ha affrontato due questioni sollevate dal Tribunale di Bolzano. I loro esiti devono essere distinti.

La questione sull'identità non binaria

La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni relative all'articolo 1 della legge 164/1982. La pronuncia riconosce il rilievo costituzionale della condizione delle persone che non si identificano nel binarismo di genere, ma non introduce una terza attribuzione anagrafica del sesso. Un intervento di questa portata coinvolge scelte sistematiche affidate al legislatore.

Il limite dell'autorizzazione giudiziale alla chirurgia

La Corte ha dichiarato illegittimo l'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo 150/2011 nella parte in cui richiede l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche quando lo stesso tribunale ritenga le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute sufficienti ad accogliere la domanda di rettificazione dell'attribuzione di sesso.

Si tratta di una declaratoria circoscritta a questa situazione: non dell'eliminazione generale dell'autorizzazione giudiziale. La motivazione distingue il riconoscimento dell'identità personale dalla necessità di ulteriori interventi chirurgici.

La portata della decisione

La sentenza rende quindi necessario separare il tema del riconoscimento anagrafico non binario, rimesso all'intervento legislativo, dalla tutela dell'autodeterminazione sanitaria nel caso specificamente individuato dal dispositivo.

Fonti ufficiali: Corte costituzionale.

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