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Con l’ordinanza n. 21997 del 5 agosto 2024, la prima sezione civile della Cassazione ha esaminato la ripartizione della pensione di reversibilità tra la coniuge divorziata e la coniuge superstite.

Il caso e la decisione

La Corte d’appello di Roma aveva attribuito il 15% alla ex coniuge e l’85% alla coniuge superstite, modificando le quote fissate in primo grado. La Cassazione ha rigettato il ricorso della ex coniuge, ritenendo adeguata la valutazione degli elementi rilevanti svolta in appello.

I criteri di ripartizione

La durata dei rispettivi matrimoni è il criterio principale, ma non comporta un calcolo soltanto aritmetico. Per rispettare la funzione solidaristica della pensione occorre considerare anche le condizioni economiche delle interessate, l’importo dell’assegno divorzile e le eventuali convivenze prematrimoniali stabili ed effettive.

La convivenza precedente al matrimonio può rilevare anche se iniziata durante la separazione dal precedente coniuge. Va però valutata autonomamente, senza sommarla alla durata legale del matrimonio. L’assegno divorzile non costituisce un limite massimo alla quota di pensione.

Le percentuali riconosciute in questa controversia dipendono dalle sue circostanze: l’ordinanza non stabilisce quote predeterminate applicabili a ogni famiglia.

Fonte: Cassazione civile, sezione I, ordinanza 5 agosto 2024, n. 21997 (copia del provvedimento in PDF).

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