La recente ordinanza della Corte di Cassazione, n. 25055 del 18 settembre 2024, rappresenta un'importante occasione di riflessione sulle modalità di calcolo dell'assegno di divorzio e di mantenimento. La sentenza, che coinvolge A.A. e B.B., mette in luce alcuni aspetti critici riguardanti l'accertamento del tenore di vita durante la convivenza e le conseguenze delle nuove relazioni affettive post-separazione.
La Corte ha accolto i motivi di ricorso di A.A., evidenziando come la valutazione del tenore di vita non possa limitarsi a considerare solo i redditi emersi dopo la separazione. Infatti, l'art. 156 c.c. stabilisce chiaramente che il giudice deve considerare il tenore di vita goduto durante la convivenza. Di seguito i punti salienti della sentenza:
La giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che, il giudice di merito, per quantificare l'assegno di mantenimento, deve accertare il tenore di vita di cui la coppia ha goduto durante la convivenza.
Un aspetto cruciale affrontato dalla Corte riguarda la possibilità di revoca dell'assegno di mantenimento in caso di nuova convivenza del coniuge beneficiario. La Corte ha chiarito che la semplice coabitazione non è più l'unico presupposto per escludere il contributo economico; è sufficiente dimostrare un progetto di vita comune, anche in assenza di coabitazione. Ciò implica che:
In conclusione, l'ordinanza n. 25055 del 2024 rappresenta un'importante guida per le questioni legate all'assegno di divorzio e al mantenimento. La Corte di Cassazione ha ribadito la necessità di un'analisi approfondita del tenore di vita durante la convivenza e delle mutate condizioni di vita post-separazione. Questo approccio garantisce una maggiore equità nelle decisioni, rispettando le esigenze economiche di entrambi i coniugi e dei figli coinvolti.