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L’ordinanza della Corte di Cassazione n. 6651 del 2020 rappresenta un importante punto di riferimento nella disciplina della responsabilità civile degli enti pubblici, in particolare dell'ANAS, in relazione agli incidenti stradali. Il caso in questione coinvolgeva I.A. e T.F., i quali avevano subito danni a causa della caduta di un albero sulla carreggiata di una strada statale, evento che aveva determinato una collisione. La Corte ha dovuto affrontare questioni cruciali riguardanti la responsabilità per custodia e la vigilanza sulle aree limitrofe alla strada.

Il contesto dell’ordinanza

Nel caso specifico, la Corte d'Appello di Firenze aveva confermato la decisione del Tribunale di Pisa, rigettando la domanda di risarcimento danni contro l'ANAS. I ricorrenti sostenevano che l'ente avesse omesso di esercitare la dovuta vigilanza e manutenzione su un'area potenzialmente pericolosa per gli utenti della strada. La questione centrale riguardava l'interpretazione della responsabilità dell'ANAS ai sensi degli articoli 2043 e 2051 del Codice Civile.

La Corte ha chiarito che il danneggiato non ha l'onere di dimostrare l'imprevedibilità dell'evento, gravando sull'ente il compito di provare di aver adottato misure adeguate per prevenire il pericolo.

Principi di diritto stabiliti

La Cassazione distingue la responsabilità per custodia della strada dagli obblighi di vigilanza sui fondi privati confinanti:

  • L’ente non diventa custode dei fondi privati confinanti e non è tenuto alla loro manutenzione, ma deve vigilare sui pericoli che ne derivano per la strada e attivarsi per rimuoverli o farli rimuovere.
  • Per la cosa in custodia, l’ente può liberarsi dalla responsabilità dimostrando il caso fortuito, secondo le condizioni illustrate dalla Corte. La pronuncia richiama anche cause esterne non conoscibili né eliminabili tempestivamente, pur con diligente manutenzione.
  • Nell’azione ex art. 2051 c.c., il danneggiato deve provare l’evento dannoso e il rapporto causale con la cosa custodita. Quanto ai fondi privati, l’omessa vigilanza può integrare colpa ex artt. 1176, secondo comma, e 2043 c.c. quando il pericolo fosse riconoscibile con ordinaria diligenza e l’ente non si sia attivato.

In particolare, la Corte ha messo in evidenza che la motivazione della Corte d'Appello era risultata illogica, poiché non aveva considerato adeguatamente la posizione dell'albero caduto e le responsabilità connesse alla sua manutenzione e sorveglianza.

Conclusioni

Questa ordinanza rappresenta un significativo sviluppo nella giurisprudenza riguardante la responsabilità degli enti pubblici in caso di incidenti stradali. Essa sottolinea l'importanza della manutenzione delle strade affidate all’ANAS e della vigilanza sui pericoli provenienti dalle aree circostanti, evidenziando che la sicurezza degli utenti della strada è un obbligo fondamentale che non può essere trascurato. È ora compito della Corte d'Appello di Firenze riesaminare il caso alla luce di quanto stabilito dalla Cassazione, riconsiderando le responsabilità, le prove e la questione del caso fortuito: l’ordinanza non dispone automaticamente il risarcimento.

Fonte: Cass. civ., ord. 6651/2020: copia integrale ospitata da Noi Radiomobile.

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