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Per accertare il riciclaggio non è sempre necessaria una precedente decisione giudiziaria che individui il reato da cui proviene il denaro, la sua esatta qualificazione e tutti i suoi autori. La provenienza delittuosa deve però risultare certa e può essere dimostrata mediante prove logiche. La sentenza 23743 del 2024 applica questo principio a carte prepagate utilizzate per far transitare somme di origine illecita, esaminando anche le richieste di attenuanti.

Le carte erano state aperte per far transitare il denaro

I giudici di merito avevano condannato due persone che avevano attivato carte prepagate e le avevano affidate ad autori di diversi reati. Sulle carte venivano raccolte somme che, secondo l’accertamento svolto, provenivano da quelle attività delittuose.

Uno dei ricorsi contestava l’indeterminatezza del reato presupposto e la mancata specificazione della provenienza concreta dei fondi transitati sulla carta intestata al ricorrente. Sosteneva inoltre che la condotta dovesse essere valutata sotto una diversa qualificazione giuridica.

La Cassazione ha ritenuto che le decisioni dei due gradi di merito avessero descritto un’attività funzionale a dissimulare la provenienza del denaro. Il ricorrente aveva aperto le carte per favorire il passaggio delle somme. Non si trattava, nella ricostruzione accolta, della semplice titolarità formale di uno strumento di pagamento estraneo all’operazione.

Prova logica non significa provenienza soltanto sospetta

La Corte richiama il principio secondo cui l’origine delittuosa può risultare dalle modalità e dalle circostanze dell’occultamento. Non occorre necessariamente un distinto accertamento giudiziale del delitto presupposto, della sua precisa tipologia e dei suoi autori, se l’esistenza della provenienza illecita può essere affermata attraverso un ragionamento probatorio.

Questo passaggio mantiene un requisito preciso: la certezza dell’origine delittuosa. La decisione non equipara il sospetto alla prova e non afferma che ogni disponibilità di denaro priva di una spiegazione sia riciclaggio. Nel caso esaminato contavano la destinazione delle carte, il loro utilizzo e la funzione di dissimulazione riconosciuta dai giudici.

La Corte ha quindi respinto la censura sulla qualificazione del fatto. Ha ritenuto manifestamente infondata anche la richiesta di applicare la particolare tenuità del fatto, formulata sul presupposto di una diversa qualificazione: il reato contestato e ritenuto correttamente qualificato non consentiva il beneficio richiesto nel caso.

Le attenuanti richiedevano una valutazione concreta

I ricorsi contestavano anche la mancata concessione delle attenuanti generiche. Per uno degli imputati erano state indicate condizioni personali e familiari, insieme al comportamento processuale. La Corte d’appello aveva esaminato quegli elementi, senza ravvisare ragioni sufficienti per il trattamento richiesto.

La Cassazione ha considerato la motivazione logica e aderente alle risultanze processuali. Il controllo svolto riguardava quella valutazione concreta: la decisione non stabilisce che difficoltà economiche, condizioni di salute o condotta processuale siano sempre irrilevanti. Esclude che gli argomenti proposti imponessero, in quel procedimento, una diversa conclusione.

Per l’altro ricorrente, la motivazione d’appello aveva rilevato l’assenza di elementi positivi idonei a giustificare le attenuanti. Anche questa censura è stata giudicata manifestamente infondata. La questione della pena è distinta dalla prova del riciclaggio: il diniego delle attenuanti non sostituisce l’accertamento della responsabilità.

La Seconda Sezione, con decisione del 7 maggio depositata il 13 giugno 2024, ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili, con condanna alle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende. Sono così rimaste ferme le condanne pronunciate nei gradi di merito.

Fonte: Cassazione penale, sezione II, sentenza 13 giugno 2024, n. 23743.

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