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La prima sezione penale della Corte di cassazione, con la sentenza n. 39489, pronunciata il 22 giugno 2023 e depositata il 28 settembre 2023, ha esaminato il rapporto tra autoriciclaggio e trasferimento fraudolento di valori. La massima ufficiale è identificata dal numero Rv. 285123-01.

Il rapporto tra le due fattispecie

La Corte individua un rapporto di specialità reciproca: entrambe le fattispecie considerate nella massima riguardano beni di provenienza delittuosa e modalità dissimulatorie che rendono difficile identificarne l'origine. La decisione richiede quindi di valutare come le condotte si rapportino concretamente tra loro.

Quando si configura soltanto l'autoriciclaggio

Se l'intestazione fittizia del bene costituisce la principale modalità di commissione dell'autoriciclaggio, la Corte ritiene configurabile soltanto quest'ultimo, più grave, delitto. Il risultato deriva dalla clausola di riserva contenuta nell'articolo 512-bis del codice penale.

La massima non consente pertanto di presentare come automatico il cumulo delle due responsabilità per la medesima condotta. Occorre verificare il ruolo dell'intestazione fittizia nella concreta operazione contestata. Questo commento riguarda tale principio e non ricostruisce le singole posizioni degli imputati, che richiedono l'esame integrale della decisione.

Fonti ufficiali: Corte di cassazione, Rassegna del Massimario.

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