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La sentenza n. 29723 della terza sezione penale della Corte di Cassazione, decisa il 22 maggio 2024 e depositata il 22 luglio 2024, affronta una questione di particolare rilevanza nel diritto penale italiano: il divieto di prevalenza delle attenuanti generiche rispetto alla recidiva reiterata. Questa sentenza offre spunti di riflessione non solo sulla normativa vigente, ma anche sulle implicazioni costituzionali che ne derivano.

Il contesto giuridico

Il caso in esame riguarda l'articolo 69, comma quarto, del codice penale, il quale stabilisce che le attenuanti generiche non possano prevalere sulla recidiva reiterata di cui all'articolo 99, comma quarto, del medesimo codice. La Corte ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in merito a questa disposizione, ritenendo che essa non contrasti con gli articoli 3, 25 e 27 della Costituzione italiana.

La massima della sentenza

Art. 69, comma quarto, cod. pen. - Divieto di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva reiterata - Questione di legittimità costituzionale per violazione degli artt. 3, 25 e 27 Cost. - Manifesta infondatezza - Ragioni. È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, comma quarto, cod. pen. per contrasto con gli artt. 3, 25 e 27 Cost., nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva reiterata di cui all'art. 99, comma quarto, cod. pen., trattandosi di disposizione derogatoria all'ordinaria disciplina del bilanciamento, non trasmodante nella manifesta irragionevolezza o nell'arbitrio, in quanto riferita ad un'attenuante comune che, come tale, non ha la funzione di correggere la sproporzione del trattamento sanzionatorio, ma di valorizzare, in misura contenuta, la componente soggettiva del reato qualificata dalla plurima ricaduta del reo in condotte trasgressive di precetti penalmente sanzionati.

Questa massima chiarisce come il legislatore abbia inteso tutelare la società da coloro che, in virtù di una recidiva reiterata, dimostrano una propensione a delinquere. Nonostante le attenuanti generiche possano in alcuni casi ridurre la pena, in presenza di recidiva, il loro peso viene limitato per non vanificare l'effetto deterrente della pena stessa.

Implicazioni e considerazioni finali

La decisione della Corte di Cassazione si inserisce in un dibattito più ampio riguardante la funzione delle attenuanti e la loro applicazione in casi di recidiva. La scelta di non permettere la prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva reiterata riflette una volontà di garantire un equilibrio tra il rispetto dei diritti del reo e la necessità di tutelare la società.

  • La recidiva è considerata un elemento aggravante.
  • La massima riguarda il divieto di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva reiterata ex art. 99, quarto comma, c.p.; non afferma un divieto generale di riconoscere attenuanti a chi ha commesso più reati.
  • Nel caso esaminato, la Cassazione ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale descritta nella massima.

In conclusione, la sentenza n. 29723 del 2024 ribadisce l'importanza di un sistema penale che, pur rispettando i diritti dell'individuo, deve anche proteggere la collettività da comportamenti delinquenziali ripetuti. La tutela della sicurezza pubblica deve rimanere una priorità, soprattutto in contesti in cui si evidenziano recidive multiple. Pertanto, la decisione della Corte non solo risponde a un'esigenza normativa, ma rappresenta anche un segnale chiaro in merito alla posizione del diritto penale rispetto alla recidiva.

Conclusioni

La sentenza n. 29723 del 2024 offre una lettura importante e attuale del rapporto tra attenuanti generiche e recidiva, ribadendo la necessità di un approccio equilibrato nella valutazione delle responsabilità penali. È fondamentale che il sistema giuridico continui a riflettere su come le norme possano essere applicate per garantire giustizia e sicurezza, senza pregiudicare i diritti fondamentali degli individui.

Fonte: Corte di Cassazione, rassegna ufficiale del Massimario. Cass. pen., sez. III, ud. 22 maggio 2024, dep. 22 luglio 2024, n. 29723, Rv. 286747-01.

Questo commento descrive il principio applicato nella decisione del 2024. Non esaurisce le distinzioni e le eccezioni relative al bilanciamento delle circostanze.

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