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Con l’ordinanza n. 21138 del 29 luglio 2024, la Cassazione ha esaminato l’indennizzo dovuto a chi aveva eseguito una prestazione in base a un contratto invalido. Nella fattispecie, la liquidazione comprendeva l’utile d’impresa attraverso il ricorso ai prezziari regionali.

L’utile contrattuale non coincide con l’indennizzo

La massima attribuisce all’indennizzo una funzione recuperatoria: la restituzione dello spostamento patrimoniale senza giustificazione non può produrre gli effetti economici di un contratto valido. Chi ha eseguito la prestazione non può quindi pretendere l’utile che avrebbe conseguito se il contratto fosse stato valido ed efficace.

Il limite dell’art. 2041 c.c.

L’indennizzo riguarda la correlativa diminuzione patrimoniale nei limiti dell’arricchimento senza giusta causa. Non coincide automaticamente con il prezzo contrattuale, né con un risarcimento integrale del danno. La quantificazione deve distinguere l’impoverimento indennizzabile dall’utile atteso dal contratto invalido.

Fonte: massima ufficiale della Corte di Cassazione.

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