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Il diritto dell’amministrazione al rimborso delle spese di custodia di un veicolo sequestrato si prescrive, nelle condizioni esaminate dalla Cassazione, in dieci anni. Il termine decorre dall’anticipazione delle indennità al custode, non dalla violazione stradale. L’ordinanza n. 21119 del 29 luglio 2024 distingue questo credito dalle somme richieste come sanzione amministrativa, per le quali opera il termine quinquennale richiamato dai ricorrenti.

La richiesta riguardava la custodia di un motociclo

La controversia nasceva da un’ordinanza ingiunzione della Prefettura di Lecce del 16 febbraio 2017. Era richiesto il pagamento di 1.849,05 euro per recuperare le spese di custodia di un motociclo sottoposto a sequestro amministrativo. Il sequestro era avvenuto il 6 dicembre 2010; la società incaricata della custodia aveva emesso fattura il 17 dicembre 2012.

Il Giudice di pace aveva respinto l’opposizione e il Tribunale di Lecce aveva confermato quella decisione in appello. Secondo il Tribunale, la Prefettura chiedeva il rimborso delle spese dovute al custode, ai sensi dell’articolo 11, comma 1, del d.P.R. n. 571 del 1982. La richiesta non aveva per oggetto il pagamento di una sanzione amministrativa prescritta.

Davanti alla Cassazione, gli interessati sostenevano che fosse trascorso il termine di cinque anni dalla commissione della violazione. Il ricorso si fondava quindi sull’applicazione al rimborso delle spese del termine previsto per la riscossione delle sanzioni.

Perché il termine di cinque anni non risolve la questione

La Corte ha respinto questa tesi. Il termine quinquennale previsto dall’articolo 28 della legge n. 689 del 1981, richiamato dall’articolo 209 del codice della strada, riguarda le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria. Il credito discusso nel processo aveva una diversa causa: recuperare quanto anticipato dall’amministrazione per la custodia della cosa sequestrata.

La distinzione incide sulla verifica della prescrizione. Una richiesta collegata a una violazione stradale può contenere voci con natura diversa. Per individuare il termine applicabile occorre leggere che cosa viene effettivamente richiesto e a quale titolo, senza fermarsi alla data del verbale o del sequestro.

I dieci anni partono dall’anticipazione al custode

Il principio affermato riguarda il veicolo affidato a un custode pubblico o privato diverso sia dall’amministrazione che ha eseguito il sequestro sia dal proprietario del mezzo. Per il diritto dell’amministrazione al rimborso delle spese anticipate, in assenza di disposizioni specifiche, si applica la prescrizione ordinaria decennale.

Il momento iniziale coincide con quello in cui l’amministrazione anticipa le indennità spettanti al custode, perché da allora il diritto può essere fatto valere. La data della violazione non è dunque il riferimento indicato dalla Corte per questo credito. Nel ricostruire la vicenda, l’ordinanza riferisce la data della fattura; il principio enunciato individua però l’anticipazione come fatto da accertare per stabilire la decorrenza.

L’esito è stato il rigetto del ricorso. È rimasta ferma la decisione impugnata; la Cassazione non ha disposto un nuovo giudizio sul merito della richiesta di rimborso.

Quali documenti esaminare prima di contestare il rimborso

La pronuncia non afferma che qualsiasi spesa di custodia sia sempre dovuta. Nel richiamare la disciplina, la Corte indica i soggetti tenuti al rimborso e ricorda le eccezioni, tra cui l’archiviazione della violazione e l’accoglimento definitivo dell’opposizione. La verifica dell’obbligo di pagamento resta distinta dal calcolo del termine di prescrizione.

Per valutare una richiesta occorre quindi confrontare il provvedimento di sequestro, l’affidamento in custodia, l’ingiunzione e la documentazione sulle somme anticipate. Servono anche gli atti relativi all’esito della violazione amministrativa. Questi documenti consentono di controllare il titolo della pretesa, il soggetto chiamato a pagare e la data rilevante per il decorso dei dieci anni.

Fonte: Cassazione civile, sezione II, ordinanza 29 luglio 2024, n. 21119.

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