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Un’omissione nel monitoraggio del parto può assumere rilievo penale soltanto se si dimostra il collegamento con il danno. Occorre individuare il comportamento dovuto e verificare se avrebbe evitato l’evento o ne avrebbe ridotto le conseguenze. La sentenza penale n. 785 del 2024, nella massima ufficiale, affronta proprio questo problema: una probabilità statistica, da sola, non dimostra il nesso causale.

Quale evento il sanitario aveva l’obbligo di impedire?

L’articolo 40 del codice penale richiede che l’evento dannoso o pericoloso sia conseguenza dell’azione o dell’omissione. Il secondo comma equipara il mancato impedimento alla causazione dell’evento quando esiste un obbligo giuridico di impedirlo. Per valutare una contestazione sanitaria bisogna quindi identificare l’obbligo concreto, il soggetto a cui spettava e il comportamento che avrebbe dovuto tenere.

Nel contesto del parto, il problema non si risolve indicando soltanto che erano presenti più professionisti. L’esame deve riguardare la prestazione omessa e la sua possibile incidenza sull’evento. La massima qui utilizzata non stabilisce una responsabilità automatica di tutti i componenti dell’équipe e non offre una regola generale di ripartizione dei compiti fra ginecologo e ostetrica.

Il monitoraggio omesso e la possibilità di intervenire

La massima della Quinta sezione penale, relativa alla sentenza depositata il 9 gennaio 2024, riferisce una vicenda in cui il continuo monitoraggio avrebbe consentito di rilevare l’evoluzione della sofferenza fetale e di intervenire tempestivamente. La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo esente da censure, sul punto descritto, l’affermazione di responsabilità del sanitario. Qui si espone soltanto il criterio giuridico, senza ricostruire i dati clinici e personali della vicenda.

La domanda causale è diversa dalla constatazione che il monitoraggio sia mancato. Bisogna chiedersi quali informazioni avrebbe fornito, quando sarebbero state disponibili e quale condotta avrebbero consentito. Il passaggio successivo riguarda l’effetto di quella condotta: evitare il danno, differirne significativamente il verificarsi oppure ridurne l’intensità lesiva. Sono i possibili esiti del ragionamento indicati dalla massima, da verificare sulle prove della singola vicenda.

Perché la sola percentuale statistica non basta

Il giudizio controfattuale consiste nell’ipotizzare come eseguita l’azione doverosa e nel confrontare questa ricostruzione con l’evento verificatosi. Secondo la massima, il collegamento richiede un’elevata credibilità razionale, dopo avere escluso l’interferenza di decorsi causali alternativi. Non basta richiamare un coefficiente statistico, anche elevato.

Le conoscenze scientifiche devono quindi essere confrontate con gli elementi del caso. L’indicazione di un rischio generale o delle probabilità di successo di un intervento non sostituisce la spiegazione del percorso che ha prodotto quel danno. Nell’esame della documentazione, una cronologia delle osservazioni cliniche, delle comunicazioni e delle prestazioni può aiutare a distinguere il comportamento contestato dalle ragioni per cui avrebbe inciso sull’evento. Questa è un’indicazione di lavoro, non un elenco di prove prescritto dalla sentenza.

Linee guida e causalità richiedono verifiche distinte

L’articolo 590-sexies del codice penale disciplina la responsabilità colposa per morte o lesioni personali nell’esercizio della professione sanitaria. Il secondo comma prevede un’esclusione della punibilità riferita all’imperizia, con condizioni che riguardano il rispetto delle raccomandazioni previste dalle linee guida o, in loro mancanza, delle buone pratiche clinico-assistenziali; richiede inoltre l’adeguatezza delle raccomandazioni alle specificità del caso.

Il richiamo alle linee guida non esaurisce pertanto l’esame della responsabilità. Restano da verificare il nesso causale, la condotta concretamente dovuta e le condizioni normative applicabili. Questa lettura del testo vigente non attribuisce alla sentenza 785/2024 una decisione sull’articolo 590-sexies, che la massima consultata non riporta, né permette di risolvere ogni questione sulla graduazione della colpa.

Nota sulle fonti: questa versione tratta il problema delle omissioni sanitarie durante il parto sulla base delle fonti ufficiali elencate. Non ricostruisce la sentenza 47801/2018 citata nella precedente versione, il cui testo non è stato reperito nella fonte ufficiale consultata. Non trasferisce a quel provvedimento fatti o principi della sentenza del 2024.

Fonte: Cassazione penale, sez. V, sentenza 27 settembre 2023, depositata il 9 gennaio 2024, n. 785, Rv. 285877-02; Massimario, rassegna gennaio 2024, pagina 83.

Fonte: Codice penale, articolo 40, testo vigente verificato al 16 ottobre 2026.

Fonte: Codice penale, articolo 590-sexies, testo vigente verificato al 16 ottobre 2026.

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