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Cancellare dati utili a un'indagine può integrare il depistaggio quando il pubblico ufficiale sfrutta le conoscenze e le possibilità di intervento derivanti dalla propria funzione. Nella sentenza n. 34271 del 2022, la Cassazione ha respinto il ricorso contro la sospensione per un anno dall'ufficio di un operatore della polizia penitenziaria. La decisione riguarda la legittimità di una misura cautelare e i gravi indizi a suo sostegno: non costituisce una condanna definitiva per il reato contestato.

Il reset del telefono durante le indagini

Il procedimento riguardava la cancellazione della memoria di uno smartphone utilizzato per le videochiamate dei detenuti. Secondo la ricostruzione accolta dal Tribunale, il dispositivo conteneva tracce di chiamate irregolari, rilevanti per accertamenti già avviati su possibili illeciti all'interno di un istituto penitenziario.

Un addetto aveva segnalato la presenza di quei dati e il vicecomandante aveva disposto di conservarli. Il comandante del reparto, informato sia del contenuto del telefono sia di quella disposizione, avrebbe comunque effettuato personalmente il ripristino. Il Tribunale di Bari, accogliendo l'appello del pubblico ministero, aveva applicato la sospensione dal pubblico ufficio per un anno.

La difesa contestava la conoscenza delle indagini, l'idoneità della cancellazione a ostacolarle e la durata della misura. Sosteneva, fra l'altro, che i dati potessero essere recuperati e che la conversazione intercettata valorizzata dai giudici avesse un significato diverso. La Cassazione ha esaminato questi argomenti nei limiti del controllo di legittimità, ritenendo infondato il ricorso.

La qualifica pubblica deve essere collegata all'intervento sui dati

Il passaggio centrale riguarda l'articolo 375 del codice penale. Per la Corte, il depistaggio materiale non può essere ricondotto alla sola circostanza che l'autore sia un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio. Occorre un collegamento funzionale fra quella qualifica e l'accertamento che la condotta mira a inquinare.

Questo collegamento può ricorrere quando l'agente altera dati che gli era stato affidato il compito di acquisire. Può sussistere anche quando egli ne abbia appreso l'esistenza e la rilevanza attraverso il proprio lavoro, trovandosi così nella possibilità di intervenire. La qualifica deve dunque spiegare concretamente la conoscenza e la capacità di alterazione, anziché rappresentare una caratteristica personale estranea ai fatti.

Nel procedimento esaminato, al comandante non era stato conferito dall'autorità giudiziaria uno specifico incarico investigativo. Per la Corte, però, la sua funzione gli aveva consentito di conoscere l'esistenza dei dati, il loro possibile peso nelle indagini e di disporre materialmente del telefono. L'assenza di una delega giudiziaria non escludeva quindi il collegamento funzionale richiesto.

Conoscenza dell'indagine e capacità di ostacolarla

La sentenza distingue la consapevolezza di interferire con un'indagine dalla conoscenza esatta del reato sul quale gli investigatori stanno lavorando. Nella fase delle indagini, la qualificazione dei fatti e le prospettive degli accertamenti possono ancora evolvere. Secondo la Corte, non è necessario che l'agente si rappresenti l'effetto della propria condotta rispetto a una precisa ipotesi di reato; conta la consapevolezza della possibile incidenza inquinante sugli accertamenti in corso.

Nel caso concreto questa consapevolezza era stata desunta da un insieme di elementi: le precedenti segnalazioni, la conversazione intercettata, gli avvertimenti sul contenuto dello smartphone e la decisione di cancellarlo comunque. La Cassazione ha ritenuto che le censure difensive frammentassero questi dati senza confrontarsi adeguatamente con il ragionamento complessivo del Tribunale.

La Corte qualifica inoltre il depistaggio materiale come reato di pericolo concreto. L'alterazione deve essere artificiosa e idonea a ingannare: il giudice ne valuta la capacità di sviare gli accertamenti considerando il contesto in cui è avvenuta. Nella vicenda esaminata, la prospettata possibilità tecnica di recuperare i dati non è stata ritenuta sufficiente a escludere tale idoneità. La decisione non afferma che ogni reset di un dispositivo integri un depistaggio: richiede di verificare finalità, collegamento con la funzione e concreta capacità della condotta di incidere sull'indagine.

Perché la sospensione annuale è rimasta ferma

Quanto alla durata della misura, il Tribunale aveva motivato sul rischio di reiterazione, sulla gravità della condotta e sulle modalità di gestione dell'ufficio attribuite all'indagato, orientate a coprire le irregolarità dei colleghi. La Cassazione ha giudicato questa motivazione priva di manifesta illogicità. L'assenza di un vantaggio economico personale non superava, nel ragionamento della decisione, gli elementi posti a sostegno della misura.

Il controllo della Cassazione non consiste in una nuova valutazione del peso di ogni indizio. La pronuncia richiama gli articoli 273 e 274 del codice di procedura penale e chiarisce che gli errori sui gravi indizi e sulle esigenze cautelari rilevano in quella sede quando si traducono in violazioni di legge, mancanza di motivazione o manifesta illogicità. Per valutare un'impugnazione occorre quindi individuare il vizio della decisione, senza limitarsi a proporre una lettura alternativa dei fatti.

La sospensione annuale resta legata alle circostanze di questo procedimento: la sentenza non stabilisce una durata automatica per ogni contestazione di depistaggio. La valutazione degli atti e della motivazione cautelare rientra nell'assistenza nei procedimenti penali.

Fonte: Cassazione penale, sezione VI, sentenza n. 34271, udienza 27 aprile 2022, deposito 15 settembre 2022.

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