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Un vizio nell’acquisizione dei numeri telefonici non rende automaticamente inutilizzabili le intercettazioni successive. Nella sentenza n. 24492/2023, la Cassazione distingue l’attività preliminare di individuazione delle utenze dalle captazioni autorizzate con decreti autonomi e privi di vizi. Il principio riguarda questa distinzione: non equivale a rendere legittima ogni modalità di accesso a un telefono.

La contestazione riguardava i numeri trovati nei cellulari

Le difese contestavano l’utilizzabilità di intercettazioni disposte dopo alcune attività compiute dalla polizia sui cellulari di persone convocate presso i suoi uffici. Secondo i ricorrenti, l’individuazione dei numeri e dei contatti era avvenuta senza rispettare le garanzie previste per ispezioni, perquisizioni e acquisizione di dati informatici. Da quel vizio facevano derivare l’inutilizzabilità delle intercettazioni effettuate sulle utenze individuate.

La Corte esamina la questione su più livelli. Anzitutto richiama l’orientamento che distingue la rilevazione di un numero conservato nel telefono dall’acquisizione dei dati di traffico presso un gestore. Considera poi le doglianze sulle modalità di acquisizione e conservazione dei dati. Infine affronta separatamente la tesi secondo cui il vizio iniziale dovrebbe estendersi ai successivi risultati delle intercettazioni.

Questo ordine del ragionamento è rilevante: la sentenza non accerta l’illegittimità dell’attività iniziale per poi dichiararla irrilevante. Esclude le censure e aggiunge che, anche ipotizzando quell’illegittimità, non ne discenderebbe automaticamente l’inutilizzabilità delle captazioni successive.

Perché l’inutilizzabilità non si trasmette come una nullità

La motivazione distingue la nullità processuale dall’inutilizzabilità della prova. Per la prima, l’articolo 185 del codice di procedura penale prevede l’invalidità degli atti consecutivi che dipendono da quello dichiarato nullo. Secondo la Corte, questo meccanismo non può essere trasferito in via generale alla diversa categoria dell’inutilizzabilità.

Il divieto di utilizzare una prova e la sua eventuale estensione ad altri atti richiedono una previsione legislativa. La decisione richiama anche la giurisprudenza costituzionale per spiegare che le regole di esclusione possono essere diverse a seconda dei valori protetti. Non ricava però da queste discipline particolari una regola generale secondo cui ogni risultato successivo a un’acquisizione viziata debba essere escluso.

Da ciò deriva il limite della contestazione fondata soltanto sulla successione cronologica degli atti: aver individuato un’utenza attraverso un’attività contestata non basta, da solo, a dimostrare un vizio dei successivi decreti che autorizzano l’intercettazione.

I decreti successivi devono essere autonomi e privi di vizi

Nel passaggio dedicato all’inutilizzabilità derivata, la Cassazione valorizza espressamente l’esistenza di autonomi decreti di intercettazione non viziati. È su questa premessa che esclude la propagazione del difetto ipotizzato nell’acquisizione dei numeri. Il ragionamento non permette quindi di trascurare un vizio proprio dell’autorizzazione o dell’attività successiva.

Neppure il risultato rende retroattivamente regolare l’atto iniziale: la questione discussa è quali effetti il suo eventuale vizio produca sulle altre prove. La Corte giunge alla stessa conclusione per l’ulteriore contestazione relativa ad alcune dichiarazioni raccolte durante le convocazioni: la loro eventuale inutilizzabilità non si trasferisce automaticamente alle successive intercettazioni.

Come impostare il controllo degli atti

Per valutare una censura occorre distinguere almeno tre passaggi: come è stata individuata l’utenza, quali decreti hanno autorizzato l’attività e quale specifica regola sarebbe stata violata. Questa ricostruzione evita di confondere la legittimità dell’accesso al dispositivo con l’utilizzabilità di tutto ciò che è stato acquisito in seguito.

La sentenza ha rigettato i ricorsi e condannato i ricorrenti alle spese processuali. Il principio esaminato offre un criterio per l’assistenza nella difesa penale, ma non sostituisce il controllo delle autorizzazioni e delle modalità concrete di acquisizione. L’assenza di un automatismo impone proprio di individuare il difetto dell’atto contestato e la conseguenza prevista per quel difetto.

Fonte: Cassazione penale, sez. II, sentenza n. 24492/2023, udienza 19 aprile 2023, motivazione §§ 2.1–2.4 e dispositivo, testo su SentenzeWeb.

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