La Cassazione, con la sentenza n. 50500, deliberata il 23 novembre e depositata il 19 dicembre 2023, ha esaminato lavori eseguiti in una zona sottoposta a vincolo idrogeologico sulla base di un titolo abilitativo privo del parere dell’autorità preposta alla tutela del vincolo.
Secondo la massima, la mancanza di quel parere vizia il procedimento amministrativo e rende illegittimo il titolo rilasciato. Gli interventi così realizzati integrano il reato edilizio previsto dall’art. 44 del d.P.R. 380/2001, anziché il reato paesaggistico dell’art. 181, comma 1, del d.lgs. 42/2004 per il medesimo difetto.
Il principio riguarda il parere relativo al vincolo idrogeologico. Non permette di concludere che ogni intervento in zona vincolata sia estraneo alla disciplina paesaggistica, né che le conseguenze sanzionatorie siano generalmente più lievi. Occorre distinguere i vincoli presenti e i rispettivi atti autorizzativi.