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Il pubblico ministero può convalidare un sequestro probatorio richiamando gli atti della polizia giudiziaria, ma deve dimostrare di averne valutato il contenuto e spiegare l'utilità concreta dei beni per l'indagine. Con la sentenza n. 50324/2023, la Cassazione ha annullato senza rinvio una convalida che non soddisfaceva questi requisiti, disponendo la restituzione di quanto sequestrato. La questione riguarda anche l'acquisizione di documenti in copia: una motivazione breve può bastare, mentre il semplice richiamo alle norme non colma la mancanza delle ragioni probatorie.

Richiamare il verbale non sostituisce la valutazione del pubblico ministero

La motivazione per relationem consiste nel giustificare un provvedimento attraverso il rinvio a un altro atto del procedimento. Nella convalida del sequestro può quindi essere utilizzato il contenuto del verbale o dell'informativa della polizia giudiziaria. La Corte chiarisce però che il rinvio deve rispettare precise condizioni.

L'atto richiamato deve contenere ragioni adeguate a sostenere il provvedimento. Deve inoltre risultare che chi decide ne abbia conosciuto il contenuto sostanziale, lo abbia esaminato e lo abbia ritenuto coerente con la decisione adottata. Infine, se l'atto non viene allegato o trascritto, l'interessato deve conoscerlo o poterlo consultare quando occorre esercitare la difesa e contestare il vincolo.

Queste condizioni consentono di verificare la giustificazione del sequestro anche quando essa si trova in più documenti. Il problema non è quindi la scelta di rinviare al verbale, ma la presenza di una valutazione effettiva e di ragioni controllabili.

Le tre ragioni che devono emergere dagli atti

Nel ricostruire l'obbligo di motivazione previsto dall'articolo 253 del codice di procedura penale, la sentenza distingue tre aspetti: gli elementi che consentono di ipotizzare il reato, il rapporto tra quel reato e le cose sequestrate, la concreta finalità probatoria del vincolo.

Il primo aspetto non richiede una decisione sulla colpevolezza. Occorrono elementi che rendano configurabile il fatto ipotizzato e giustifichino ulteriori accertamenti; una ricerca puramente esplorativa non è sufficiente. Anche il collegamento tra bene e reato può essere ancora da approfondire, purché la sua possibilità trovi un riscontro nelle caratteristiche del caso.

La finalità probatoria costituisce un passaggio distinto. Descrivere una possibile frode non spiega, da solo, perché sia necessario acquisire determinati documenti per accertarla. La motivazione deve rendere comprensibile quale esigenza investigativa venga soddisfatta attraverso il sequestro.

Quando basta una motivazione concisa

La Corte non impone la stessa estensione a ogni decreto. La motivazione deve adattarsi alla natura del bene, al fatto ipotizzato, alla relazione con il reato, allo sviluppo dell'indagine e al sacrificio dei diritti dell'interessato. Quanto più il collegamento tra bene e reato è indiretto, tanto più occorre chiarire perché quel bene debba essere acquisito.

Un ragionamento più sintetico può essere sufficiente quando la funzione probatoria è immediatamente riconoscibile, l'indagine è nella fase iniziale e il vincolo incide in misura contenuta sui diritti coinvolti. La sentenza considera, sotto quest'ultimo profilo, anche l'acquisizione di copie con restituzione degli originali. Nessuna di queste circostanze elimina però l'obbligo di motivare.

Nemmeno l'impiego di un modulo prestampato determina automaticamente l'invalidità della convalida. Conta il suo contenuto, valutato insieme agli atti richiamati: le formule utilizzate devono spiegare le ragioni del vincolo nella situazione esaminata.

Perché la convalida esaminata è stata annullata

Il procedimento riguardava documentazione contabile acquisita prevalentemente in copia nell'ambito di indagini per reati fiscali. Il pubblico ministero aveva utilizzato un modulo che richiamava il verbale di sequestro e un'informativa. Secondo la Cassazione, dagli atti emergevano gli elementi essenziali dell'ipotesi di reato; mancavano invece le concrete finalità probatorie e la dimostrazione della valutazione critica compiuta dal pubblico ministero.

Data la fase iniziale delle indagini e la prevalente acquisizione di copie, sarebbe bastata una spiegazione concisa su questi punti. Poiché mancava, la Corte ha annullato senza rinvio sia l'ordinanza del riesame sia il decreto di convalida, ordinando la restituzione all'avente diritto. L'esito riguarda la legittimità del sequestro e non accerta l'innocenza o la colpevolezza rispetto ai reati ipotizzati.

Per valutare una contestazione analoga occorre quindi leggere insieme decreto, verbale e informativa, verificando se spiegano la necessità di acquisire quei beni e se rendono riconoscibile la valutazione del pubblico ministero. La sola brevità del decreto o l'uso di un prestampato non bastano a trarre conclusioni sulla sua validità.

Fonte: Cassazione penale, sez. III, sentenza n. 50324, udienza 30 novembre 2023, deposito 18 dicembre 2023.

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