Per ottenere un risarcimento dalla struttura sanitaria occorre provare che il danno alla salute dipende dall'inadempimento dei sanitari. Un esito sfavorevole o la contestazione di un ritardo, da soli, non dimostrano questo collegamento. L'ordinanza della Cassazione civile n. 21511 del 31 luglio 2024 chiarisce la distribuzione della prova: il danneggiato deve dimostrare il nesso causale; se lo dimostra, spetta alla struttura fornire la prova contraria riferita a cause non imputabili alla stessa.
La massima ufficiale della Terza sezione registra il rigetto del ricorso contro una decisione che aveva respinto la domanda risarcitoria per mancanza della prova del collegamento causale. L'accertamento tecnico indicava che l'evento dannoso si sarebbe verificato anche con una condotta tempestiva. È questo il passaggio che interessa chi valuta una domanda per responsabilità sanitaria: bisogna stabilire se la condotta contestata abbia inciso sull'esito, considerando anche le altre cause emerse dagli accertamenti.
Il principio non consente di trasformare ogni ritardo in un danno risarcibile. Neppure permette di escludere la responsabilità soltanto perché il paziente aveva già una patologia. La domanda da verificare è più precisa: il comportamento dovuto avrebbe evitato il danno oggetto della richiesta? La risposta richiede una valutazione clinica riferita a quel danno e alle condizioni documentate, senza ricavare automatismi dalla sola successione temporale tra cura ed evento.
L'articolo 2697 del codice civile pone a carico di chi fa valere un diritto la prova dei fatti che lo fondano. L'articolo 1218 disciplina invece la responsabilità del debitore per l'inesatta esecuzione della prestazione e la prova dell'impossibilità derivante da causa non imputabile. Nella responsabilità sanitaria, secondo l'ordinanza, questo quadro non esonera il danneggiato dalla prova del rapporto tra inadempimento ed evento.
La distinzione evita di confondere due questioni: se il trattamento sia stato eseguito correttamente e se l'errore contestato abbia prodotto il danno richiesto. Anche quando viene denunciata una condotta inadeguata, il suo effetto sulla salute va dimostrato. Solo una volta assolto l'onere causale descritto dalla massima si pone, per la struttura, l'onere della prova contraria relativo a cause ad essa non imputabili.
Nel quadro normativo attuale, l'articolo 7 della legge n. 24/2017 distingue inoltre la struttura dal singolo esercente. La struttura risponde ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile delle condotte dolose o colpose dei sanitari di cui si avvale. Per il professionista la norma richiama l'articolo 2043, salvo che abbia assunto un'obbligazione contrattuale con il paziente. Prima di impostare la richiesta va quindi individuato il soggetto contro cui si agisce e il regime applicabile alla vicenda.
La successiva ordinanza n. 10188 del 17 aprile 2025, anch'essa riportata nella rassegna ufficiale, precisa che l'incertezza insanabile sul rapporto fra condotta colpevole ed evento di danno ricade sul paziente che chiede il risarcimento. Questa conseguenza riguarda l'incertezza causale: non equivale ad affermare che qualsiasi dubbio, su qualsiasi elemento della controversia, debba essere risolto contro il danneggiato.
La stessa massima richiede che i fatti alla base del giudizio di incertezza siano individuati, analizzati ed esposti compiutamente nella sentenza. In presenza di questa motivazione, il giudice non deve risolvere ogni problema tecnico relativo alla causa rimasta ignota. Per valutare una decisione sfavorevole occorre dunque leggere quali elementi siano stati esaminati e quale passaggio del ragionamento causale sia rimasto privo di prova.
In termini pratici, l'esame preliminare dovrebbe tenere distinti la condotta contestata, il danno e la spiegazione medica che li collega. Cartella clinica, referti e cronologia delle prestazioni servono a verificare questa relazione, non soltanto a individuare una possibile irregolarità. La valutazione medico-legale dovrebbe confrontarsi con le cause alternative documentate e spiegare quale differenza avrebbe prodotto la condotta ritenuta corretta.
Queste sono indicazioni per organizzare la verifica, non una previsione sull'esito della causa. La massima della 21511/2024 non offre una regola per calcolare il risarcimento: prima della quantificazione occorre accertare la responsabilità per il danno domandato.
Nota sulle fonti: questo commento si basa sulle massime ufficiali delle due ordinanze e sulle norme elencate di seguito. Non ricostruisce la vicenda clinica né attribuisce alle decisioni ulteriori statuizioni non verificabili attraverso tali fonti.
Fonte: Codice civile, articolo 2697, testo vigente verificato al 16 ottobre 2026.
Fonte: Codice civile, articolo 1218, testo vigente verificato al 16 ottobre 2026.
Fonte: Legge 8 marzo 2017, n. 24, articolo 7, testo vigente verificato al 16 ottobre 2026.