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Ricevere denaro promettendo di intervenire presso un collega non porta sempre alla qualificazione come corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio. Nella sentenza n. 14027 del 2024 la Cassazione ha ricondotto il fatto alla diversa corruzione per l'esercizio della funzione, prevista dall'articolo 318 del codice penale. La distinzione non rende lecito il pagamento: cambia il reato applicabile e, nel caso esaminato, ha comportato la dichiarazione di prescrizione.

Il privato aveva ottenuto legittimamente la cancellazione dell'ipoteca

La vicenda riguardava un funzionario dell'Agenzia delle Entrate che aveva ricevuto denaro promettendo di interessarsi presso una collega per una pratica tributaria. I giudici di merito avevano qualificato l'episodio come corruzione propria, ravvisando l'atto contrario ai doveri d'ufficio nella promessa interferenza sul processo decisionale.

La Cassazione ha rilevato che le stesse sentenze di merito escludevano un'incidenza effettiva del funzionario sull'attività della collega. Dopo il pagamento, il risultato promesso non era stato procurato dal funzionario: il privato si era attivato autonomamente e aveva ottenuto la cancellazione dell'ipoteca in modo legittimo.

Non era quindi individuato, in quel capo d'imputazione, lo specifico atto contrario ai doveri d'ufficio necessario per la qualificazione adottata in appello. Restava però accertata la dazione di denaro, che il ricorrente non aveva negato.

La Corte distingue la funzione venduta dallo specifico atto contrario

La motivazione prende posizione su orientamenti interpretativi differenti. Secondo la tesi accolta dal collegio, considerare sempre contrario ai doveri d'ufficio il semplice fatto di prendere in carico l'interesse del privato dietro remunerazione finirebbe per annullare lo spazio della corruzione per l'esercizio della funzione.

L'articolo 319 richiede invece che la promessa o il pagamento siano finalizzati a uno specifico atto contrario ai doveri d'ufficio. La sentenza richiama questa esigenza per distinguere le due fattispecie, senza affermare che la corruzione sia punibile soltanto quando il risultato desiderato viene materialmente raggiunto.

È questo il limite da tenere presente: la mancata realizzazione del favore non equivale automaticamente all'assenza di reato. Nella vicenda la Corte non ha escluso il carattere corruttivo del rapporto, ma ha qualificato la condotta ai sensi dell'articolo 318. Il passaggio dalla funzione al singolo atto deve essere sostenuto da elementi concreti, non soltanto da una descrizione generica dell'interessamento promesso.

La prescrizione del capo non cancella le statuizioni civili

Dopo la riqualificazione, la Cassazione ha dichiarato estinto per prescrizione il reato contestato al privato, risalente al 2014, e ha annullato senza rinvio la sentenza su quel punto. La motivazione ha mantenuto le statuizioni civili, richiamando l'accertamento della dazione di denaro.

L'effetto favorevole è stato esteso anche al pubblico funzionario per il corrispondente capo, con conseguente rideterminazione della pena complessiva relativa agli ulteriori reati. Il suo ricorso è stato dichiarato inammissibile. Questi esiti non vanno riassunti come un'assoluzione generale di entrambi gli imputati.

Per leggere una contestazione di corruzione, la decisione invita quindi a individuare con precisione il contenuto del patto, il rapporto con la funzione pubblica e l'eventuale atto contrario concordato. Solo dopo questo passaggio si può valutare quale fattispecie sia applicabile e quali conseguenze derivino nel procedimento concreto.

Fonte: Cassazione penale, sezione VI, sentenza n. 14027/2024, udienza 13 febbraio e deposito 5 aprile 2024.

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