La sentenza n. 15865 della prima sezione penale della Cassazione, pronunciata il 17 gennaio e depositata il 16 aprile 2024, riguarda il mandato per impugnare una sentenza emessa nei confronti di un imputato assente. Il principio va collocato nella disciplina applicata allora, successivamente modificata.
Secondo la massima Rv. 286286-01, la nomina del difensore di fiducia contenuta nella richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, depositata insieme all'impugnazione, non equivaleva allo specifico mandato richiesto dall'articolo 581, comma 1-quater, c.p.p. La sola nomina non soddisfaceva quel requisito e il ricorso fu dichiarato inammissibile.
L'articolo 2, comma 1, lettera o), della legge 9 agosto 2024, n. 114 ha inserito le parole «di ufficio» nel comma 1-quater. Nel testo vigente consultato il 23 settembre 2026, l'obbligo riguarda dunque il difensore d'ufficio dell'imputato giudicato in assenza. Il mandato deve essere rilasciato dopo la sentenza, contenere la dichiarazione o elezione di domicilio ed essere depositato con l'impugnazione, a pena di inammissibilità.
Non è quindi corretto presentare la massima del 2024 come un obbligo attuale indistinto anche per il difensore di fiducia. Per una singola impugnazione occorre individuare la disciplina temporalmente applicabile e verificare i relativi requisiti processuali.
Fonti ufficiali: Corte di cassazione, Rassegna del Massimario; Art. 581 c.p.p., testo vigente; Legge 114/2024, art. 2.