Con l’ordinanza n. 10627 del 19 aprile 2024, la Sezione Lavoro della Cassazione ha esaminato i limiti dell’obbligo di repêchage, cioè la possibilità di assegnare il lavoratore ad altre mansioni prima del licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
Secondo la massima, l’obbligo opera per le mansioni fungibili e concretamente attribuibili al lavoratore. Anche dopo la modifica dell’art. 2103 c.c., il datore non è tenuto a organizzare corsi di formazione per riconvertire la professionalità del dipendente da licenziare.
La decisione distingue la verifica delle mansioni assegnabili dalla creazione, mediante formazione, di una professionalità diversa. L’assenza di un obbligo di riconversione non elimina la verifica delle mansioni fungibili effettivamente disponibili. Il principio riguarda il licenziamento per giustificato motivo oggettivo e non va confuso con il licenziamento per giusta causa.