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La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 6433 del 12 marzo 2024, affronta una questione cruciale riguardante l'assegno divorzile, evidenziando la necessità di una valutazione comparativa delle condizioni economiche dei coniugi. In particolare, l’ordinanza ribadisce come l'assegno non debba solo soddisfare esigenze assistenziali, ma anche avere una funzione compensativa e perequativa.

Il Caso e la Decisione della Corte d'Appello

Il caso riguarda un assegno divorzile a carico dell’ex moglie e in favore dell’ex marito. Il Tribunale di Firenze lo aveva stabilito in Euro 4.500,00 mensili; la Corte d’Appello di Firenze lo aveva ridotto a Euro 3.000,00. Il marito aveva lasciato il precedente impiego per gestire il patrimonio immobiliare della moglie e dei suoi familiari. La Corte d’Appello aveva ritenuto dovuto l’assegno in funzione compensativa e perequativa, considerando anche il patrimonio e l’indebitamento della moglie.

La funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole.

Principi Fondamentali dell'Assegno Divorzile

  • La natura assistenziale e compensativa dell'assegno divorzile.
  • La valutazione comparativa delle condizioni patrimoniali dei coniugi.
  • Il riconoscimento del contributo fornito nella vita familiare.

La Cassazione ha ritenuto contraddittoria la motivazione della Corte d’Appello rispetto ai fatti da questa stessa accertati. Non erano state dimostrate rinunce professionali pregiudizievoli del marito: l’attività di gestione era stata remunerata meglio del precedente impiego e lo aveva qualificato professionalmente. Non risultavano inoltre una sua situazione economica totalmente deficitaria, un’inidoneità al lavoro o un contributo significativo all’accrescimento del patrimonio familiare e della moglie, essendo stata accertata un’attività meramente conservativa. La valutazione non si esaurisce, dunque, nella sola mancanza di reddito: la pronuncia richiama anche i sacrifici professionali e il contributo alla vita familiare rilevanti per la funzione perequativo-compensativa.

Conclusioni

La Corte ha accolto il ricorso principale della moglie, dichiarato assorbito quello incidentale del marito e cassato la sentenza con rinvio alla Corte d’Appello di Firenze in diversa composizione. Spetta al giudice di rinvio decidere nuovamente sul diritto all’assegno applicando i principi indicati: l’ordinanza non equivale a una revoca definitiva disposta direttamente dalla Cassazione.

Testo integrale della pronuncia (copia con dati oscurati, originariamente acquisita da Studio Cataldi).

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