Trovarsi in mezzo a una folla agitata non basta per ottenere l'attenuante della suggestione di folla in tumulto. Occorre che l'influenza del gruppo abbia determinato la condotta illecita e che l'intenzione di commettere il reato non fosse già presente. La Cassazione, nella sentenza n. 22903/2023, ha ribadito che questa verifica deve riguardare ciascun imputato: non si può attribuire indistintamente a tutti i partecipanti la stessa intenzione.
La Seconda sezione penale, con decisione del 1° febbraio 2023 depositata il 25 maggio, individua tre elementi per l'applicazione dell'articolo 62, numero 3, del codice penale. Deve esserci una moltitudine di persone attraversata da agitazione ed eccitazione collettiva; l'autore deve trovarsi in mezzo alla folla senza una precedente intenzione di commettere l'illecito; deve esistere un collegamento psicologico tra la suggestione del gruppo e il reato.
Quest'ultimo requisito è il nesso di causalità psichica. Non descrive soltanto il luogo in cui il reato è stato commesso: riguarda il motivo per cui quella persona ha agito. La contemporanea presenza di altri soggetti violenti, quindi, non dimostra da sola che l'imputato sia stato trascinato dalla loro condotta.
Anche l'assenza di una precedente intenzione criminosa richiede attenzione. Il punto non è soltanto stabilire se vi fosse un piano dettagliato, ma verificare se la decisione di commettere l'illecito fosse già maturata. L'attenuante non può essere fondata sulla sola circostanza che mancasse un'organizzazione complessa.
Il procedimento riguardava gli scontri avvenuti a Chiomonte il 27 giugno e il 3 luglio 2011, nel contesto delle manifestazioni contro la realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità Torino-Lione. Tra le contestazioni figuravano resistenza o violenza a pubblico ufficiale, lesioni e danneggiamento. La sentenza del 2023 esaminava i ricorsi contro la decisione pronunciata dalla Corte d'appello di Torino dopo un precedente annullamento con rinvio.
Nel precedente passaggio processuale, l'attenuante era stata esclusa richiamando la decisione dei manifestanti di contrastare le forze dell'ordine. Quella spiegazione era insufficiente perché la stessa ricostruzione distingueva fra i partecipanti: soltanto una parte aveva mostrato di voler ricorrere preventivamente alla violenza.
La circostanza ha natura soggettiva e attiene ai motivi dell'agire. Per questo la Cassazione richiama l'articolo 118 del codice penale e richiede un esame individuale. La scelta o la preparazione di alcuni partecipanti non può diventare automaticamente la ragione per negare l'attenuante a tutti gli altri.
La necessità di una verifica individuale non comporta il riconoscimento automatico dell'attenuante. Nella sentenza n. 22903 la Corte ha ritenuto che il giudice del rinvio avesse effettivamente esaminato le singole posizioni, motivando senza vizi l'esito sfavorevole ai ricorrenti su questo punto.
Le modalità concrete delle condotte hanno avuto rilievo. In alcune posizioni, la reiterazione dei lanci e il coordinamento con altre persone sono stati valutati come elementi incompatibili con una reazione estemporanea provocata dalla folla. La distinzione è tra il subire l'influenza collettiva e l'aderire consapevolmente a un'azione violenta: occorre ricostruire quale delle due situazioni risulti dagli atti.
Il dispositivo ha dichiarato inammissibili i ricorsi, salvo un annullamento senza rinvio limitato, per un ricorrente, all'aumento di pena relativo a un reato di lesioni estinto per prescrizione. Quest'ultimo esito riguardava un profilo diverso dall'attenuante della folla in tumulto.
La ricostruzione difensiva deve concentrarsi sulla sequenza degli eventi e sul comportamento personale: quando è iniziata la condotta contestata, come si è sviluppata e quali elementi indicano una precedente intenzione oppure una suggestione sopravvenuta. Filmati, testimonianze e collocazione temporale delle azioni vanno esaminati nel loro insieme, evitando di sostituire l'analisi individuale con una descrizione generale della manifestazione.
Restano inoltre le condizioni previste dalla disposizione: la riunione o l'assembramento non devono essere vietati dalla legge o dall'autorità e il colpevole non deve rientrare nelle qualifiche di delinquente o contravventore abituale o professionale, oppure di delinquente per tendenza. L'attenuante incide sul trattamento del reato; non rende lecita la condotta e non sostituisce la verifica della responsabilità.
Fonte: Cassazione penale, sez. II, sentenza 25 maggio 2023, n. 22903, motivazione § 6.2 e dispositivo.
Fonte normativa: Articolo 62, numero 3, codice penale, riportato nelle note all’articolo 1 della legge n. 251/2005 in Gazzetta Ufficiale.