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La terza sezione civile della Cassazione, con l'ordinanza n. 15143 del 6 giugno 2025, ha esaminato le conseguenze della mancata rinnovazione della trascrizione del pignoramento immobiliare. La massima ufficiale è Rv. 675333-01.

Trascrizione e termine ventennale

Il termine ventennale di efficacia deriva dalla disciplina degli articoli 2668-bis e 2668-ter del codice civile: il secondo estende alla trascrizione del pignoramento le disposizioni del primo. La rinnovazione deve intervenire prima della scadenza per conservare l'efficacia della trascrizione.

Inefficacia e improseguibilità

Secondo la Corte, l'omessa rinnovazione determina la sopravvenuta inefficacia del pignoramento e l'improseguibilità del processo esecutivo. Non si tratta di nullità dell'atto: per questo non può operare la sanatoria prevista dall'articolo 156 c.p.c. Il termine e la conseguenza sono richiamati anche dall'ordinanza n. 15241 del 7 giugno 2025, Rv. 675339-01.

La pronuncia riguarda la possibilità di proseguire quella procedura. Non equivale a una dichiarazione di estinzione del debito, né consente di promettere la cancellazione automatica della trascrizione o la libera disponibilità dell'immobile senza verificare gli altri vincoli e gli adempimenti necessari.

Fonti ufficiali: Corte di cassazione, Rassegna del Massimario; Corte di cassazione, Rassegna del Massimario; MEF, legge 69/2009, art. 62.

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