La terza sezione civile della Cassazione, con l'ordinanza n. 15143 del 6 giugno 2025, ha esaminato le conseguenze della mancata rinnovazione della trascrizione del pignoramento immobiliare. La massima ufficiale è Rv. 675333-01.
Il termine ventennale di efficacia deriva dalla disciplina degli articoli 2668-bis e 2668-ter del codice civile: il secondo estende alla trascrizione del pignoramento le disposizioni del primo. La rinnovazione deve intervenire prima della scadenza per conservare l'efficacia della trascrizione.
Secondo la Corte, l'omessa rinnovazione determina la sopravvenuta inefficacia del pignoramento e l'improseguibilità del processo esecutivo. Non si tratta di nullità dell'atto: per questo non può operare la sanatoria prevista dall'articolo 156 c.p.c. Il termine e la conseguenza sono richiamati anche dall'ordinanza n. 15241 del 7 giugno 2025, Rv. 675339-01.
La pronuncia riguarda la possibilità di proseguire quella procedura. Non equivale a una dichiarazione di estinzione del debito, né consente di promettere la cancellazione automatica della trascrizione o la libera disponibilità dell'immobile senza verificare gli altri vincoli e gli adempimenti necessari.
Fonti ufficiali: Corte di cassazione, Rassegna del Massimario; Corte di cassazione, Rassegna del Massimario; MEF, legge 69/2009, art. 62.