La certezza del diritto e la ragionevole durata del processo sono fondamentali. La Corte di Cassazione, con l'Ordinanza n. 16379 (decisione del 19 dicembre 2023), ha chiarito i limiti all'impugnabilità delle proprie sentenze emesse in sede di revocazione. Una pronuncia cruciale per la definitività del giudicato e l'equilibrio tra diritto alla difesa e conclusione certa dei contenziosi.
La controversia tra S. (P. R. D.) e A. (Avvocatura Generale dello Stato) ha portato la Suprema Corte a dichiarare inammissibile un'ulteriore impugnazione. La massima dell'ordinanza è esplicita:
Le sentenze e le ordinanze ex art. 380-bis c.p.c., emesse dalla Corte di cassazione nel giudizio di revocazione, non sono suscettibili di una nuova impugnazione per revocazione, essendo esauriti i mezzi di impugnazione ordinari, né contro le stesse può proporsi il ricorso straordinario ex art. 111 Cost., esperibile solo avverso un provvedimento di merito avente carattere decisorio e non altrimenti impugnabile; peraltro, il principio di effettività del giudizio di cassazione, derivante dall'art. 111, comma 7, Cost., implica che tale rimedio non è utilizzabile quando il controllo di legittimità sull'oggetto del giudizio sia stato già svolto dalla S.C., dovendo prevalere, in tal caso, l'esigenza di assicurare che il processo giunga a conclusione in tempi ragionevoli, ex art. 111, comma 2, Cost.
Questa massima stabilisce l'esaurimento dei mezzi di impugnazione e la preclusione di ulteriori ricorsi una volta che la Cassazione si è pronunciata in revocazione.
La decisione della Cassazione, con estensore L. L., si basa su:
La Corte chiarisce che una sentenza o ordinanza della Cassazione in sede di revocazione non può essere oggetto di "nuova impugnazione per revocazione". Il sistema prevede un numero finito di mezzi; una "revocazione della revocazione" minerebbe la stabilità delle decisioni. Escluso anche il ricorso straordinario ex art. 111 Cost., ammesso solo contro provvedimenti di merito decisori e non altrimenti impugnabili. Se la Cassazione ha già esercitato il controllo di legittimità, non c'è spazio per un ulteriore ricorso. Prevale la ragionevole durata del processo (art. 111, comma 2, Cost.), evitando riaperture indefinite di contenziosi già vagliati dalla Suprema Corte.
L'Ordinanza n. 16379 del 2023 conferma l'orientamento consolidato sulla definitività del giudicato e la ragionevole durata del processo. Il sistema giudiziario, pur tutelando i diritti di difesa, deve giungere a un punto fermo. La proliferazione indiscriminata dei mezzi di impugnazione comprometterebbe non solo i tempi della giustizia, ma anche la certezza delle relazioni giuridiche. Una pronuncia che invita gli operatori del diritto a una valutazione rigorosa delle impugnazioni, nel rispetto dei principi costituzionali e processuali.