Il provvedimento che impone la cauzione insieme a una misura di prevenzione non è impugnabile secondo la Cassazione, sentenza n. 25943 del 2025. La massima ufficiale richiama la tassatività delle impugnazioni: occorre una previsione di legge che consenta il gravame. Questo principio riguarda la contestazione del provvedimento impositivo e va distinto dalle possibilità previste dalla legge per le modalità di pagamento, le garanzie e le gravi necessità personali o familiari.
La sentenza della sesta sezione è stata pronunciata il 18 aprile 2025 e depositata il 15 luglio 2025. La rassegna del Massimario ne riporta il rigetto e il principio, identificato con il numero Rv. 288396-01. Il ragionamento sintetizzato nella massima parte dall'articolo 568, comma 1, del codice di procedura penale: è la legge a stabilire quali provvedimenti siano impugnabili e con quale mezzo.
La collocazione della cauzione nel capo del codice antimafia dedicato alle misure patrimoniali diverse dalla confisca non basta quindi a individuare un'impugnazione. La Corte la qualifica come istituto peculiare, accessorio alle misure personali e funzionale alla loro osservanza. Non si può ricavare dal solo indice del codice un regime processuale applicabile indistintamente a ogni provvedimento che incide sul patrimonio.
La stessa scheda ufficiale segnala precedenti conformi e un precedente difforme. La pronuncia va dunque presentata come un orientamento verificato, evitando di descrivere il problema come definitivamente privo di contrasti. La massima non consente inoltre di ricostruire ogni argomento proposto dalle parti o esaminato nella motivazione.
La cauzione serve a rafforzare l'osservanza delle prescrizioni. L'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo n. 159 del 2011 dispone che il tribunale ne determini l'entità tenendo conto anche delle condizioni economiche della persona e dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 22. La valutazione economica appartiene quindi alla disciplina della cauzione stessa.
Il comma 3 permette, su istanza dell'interessato, di sostituire il deposito con idonee garanzie reali. Prevede anche che il tribunale possa disporre il pagamento in rate mensili in relazione alle condizioni economiche. La rateazione non è automatica: la norma attribuisce una valutazione al tribunale.
Il comma 4 disciplina la restituzione del deposito o la liberazione della garanzia quando cessa l'esecuzione della misura o viene rigettata la proposta. Il comma 5 stabilisce invece che le misure patrimoniali cautelari previste dall'articolo conservano efficacia per tutta la durata della misura di prevenzione e possono essere revocate, anche parzialmente, soltanto per comprovate gravi necessità personali o familiari. Queste disposizioni hanno oggetti e presupposti specifici: non equivalgono a un'impugnazione generale della cauzione.
Un distinto profilo emerge dalla sentenza della prima sezione n. 11242, depositata il 25 marzo 2026, con annullamento e rinvio. La massima ufficiale afferma che l'impossibilità economica di versare la cauzione può essere dedotta anche nel giudizio penale per il mancato pagamento. L'imputato deve allegare i fatti impeditivi; la semplice dichiarazione di indigenza non basta. Il giudice deve poi accertare la situazione economica al momento dell'inadempimento.
Per chi deve affrontare questo problema, la distinzione è concreta: contestare l'imposizione, chiedere una modalità di adempimento consentita dalla legge e difendersi dall'accusa di mancato versamento sono questioni diverse. Servono il provvedimento ricevuto, l'indicazione del termine assegnato e documenti sulla situazione economica nel periodo rilevante. Dalla sentenza del 2025 non deriva una regola che imponga sempre di concentrare ogni difesa esclusivamente sulla misura personale principale.
Nota sulle fonti: il principio della sentenza n. 25943/2025 è verificato attraverso la massima ufficiale; la motivazione integrale non è risultata leggibile perché sottoposta a valutazione per oscuramento. Questo testo non ne ricostruisce i fatti e utilizza, per i distinti profili descritti, le norme e la massima del 2026 indicate sotto.
Fonte: Decreto legislativo n. 159/2011, articolo 31, testo vigente al 16 ottobre 2026.
Fonte: Codice di procedura penale, articolo 568.
Fonte: Cassazione penale, sez. I, sentenza n. 11242/2026, Rv. 289637-01, rassegna marzo 2026, pagina 6.