La Corte di Cassazione, Sezione V, con la sentenza n. 14558 depositata il 14 aprile 2025, torna a pronunciarsi su un tema di forte impatto pratico: la possibilità, per il difensore, di rinunciare alla prescrizione in assenza di una specifica investitura da parte dell’imputato. Il caso riguardava G. C., la cui rinuncia era stata depositata dal difensore d’ufficio senza procura speciale. La Suprema Corte ha annullato senza rinvio la decisione della Corte d’Appello di Catanzaro, riaffermando la natura strettamente personale di tale atto.
Il giudice di merito, ritenendo valida una rinuncia alla prescrizione formulata per iscritto dal difensore d’ufficio, aveva proseguito il giudizio nonostante il decorso del termine di prescrizione ex art. 157 c.p. In sede di legittimità la difesa ha eccepito la nullità dell’atto, rilevando sia la mancanza di procura speciale sia l’assenza di prova della notifica del decreto di citazione all’imputato.
La rinuncia alla prescrizione è un diritto personalissimo riservato all'imputato e non rientra, pertanto, nel novero degli atti processuali che possono essere compiuti dal difensore. (Fattispecie in cui la Corte ha censurato la decisione del giudice di merito che aveva ritenuto valida la rinuncia scritta alla prescrizione, autenticata dal difensore d'ufficio privo di procura speciale e depositata in assenza dell'imputato, in relazione al quale non vi era prova di avvenuta notifica del decreto di citazione a giudizio).
Commento: La Corte ribadisce un orientamento costante (cfr. Sez. Un. 18953/2016 e Cass. 21666/2013) secondo cui la rinuncia alla prescrizione, espressione del diritto di difesa costituzionalmente garantito, incide direttamente sulla libertà personale dell’imputato. Ne consegue che solo quest’ultimo, o un difensore munito di procura speciale ex art. 99 c.p.p., può validamente compiere l’atto.
La decisione offre spunti operativi per gli avvocati.
La Cassazione specifica inoltre che la rinuncia non può essere “sanata” successivamente: l’atto invalido produce immediatamente i suoi effetti, rendendo illegittima la prosecuzione del giudizio.
L’art. 157 c.p. prevede la possibilità di rinunciare alla prescrizione, ma non disciplina le modalità operative: è la giurisprudenza a precisare che si tratta di un diritto personalissimo. L’art. 99 c.p.p. delimita il potere di rappresentanza del difensore, richiedendo la procura speciale per gli atti che incidono direttamente sui diritti fondamentali dell’imputato. Sul punto si è espressa anche la Corte costituzionale, rimarcando l’esigenza di garantire la volontà effettiva dell’imputato (v. sent. n. 237/1997).
La sentenza n. 14558/2025 conferma che la rinuncia alla prescrizione non è un atto meramente tecnico, ma una scelta sostanziale che spetta solo all’imputato. Gli avvocati dovranno, quindi, munirsi di una procura speciale chiara e puntuale ogni volta che intendano rinunciare a questa causa estintiva. In mancanza, qualsiasi prosecuzione del processo oltre i termini di legge viola il diritto di difesa e legittima l’annullamento delle decisioni successive.