La sentenza della VI Sezione penale n. 15783/2025, depositata il 23 aprile 2025, interviene su un tema classico ma ancora controverso: la qualificazione della figura di incaricato di pubblico servizio di cui all’art. 358 c.p. Il caso trae origine dall’appropriazione di carburante da parte di A. L., autista soccorritore di un’ambulanza, inizialmente condannato per peculato ex art. 314 c.p. dalla Corte d’Appello di Catanzaro. La Cassazione annulla la decisione e rinvia, riqualificando il fatto in appropriazione indebita ex art. 646 c.p. con aggravante di cui all’art. 61 n. 11 c.p.
Non riveste la qualifica soggettiva di incaricato di pubblico servizio l'autista soccorritore del servizio di emergenza territoriale che svolga, in concreto, mansioni di ordine ovvero operazioni di natura esclusivamente materiale, essendo irrilevante che le stesse abbiano luogo nell'ambito di un'attività di interesse pubblico.
La massima, di stringente chiarezza, ribadisce che la qualifica di cui all’art. 358 c.p. richiede lo svolgimento di funzioni che implichino l’esercizio di poteri autoritativi o certificativi, o quantomeno compiti amministrativi non meramente esecutivi. Quando l’attività si riduce a operazioni materiali – guidare l’ambulanza, registrare tragitti, effettuare mansioni di primo soccorso standardizzate – manca quell’elemento di discrezionalità che giustifica l’equiparazione ai pubblici ufficiali.
La Cassazione richiama una copiosa giurisprudenza (da Sez. VI, n. 12666/2003 a Sez. VI, n. 8614/2024) che distingue tra attività meramente materiali e attività amministrative di rilievo pubblicistico. Significativa la pronuncia n. 39434/2019, in cui il tecnico addetto alla lettura dei contatori fu escluso dal novero degli incaricati di pubblico servizio proprio per la natura esecutiva delle mansioni.
La sentenza interessa da vicino:
Interessante anche l’aspetto della responsabilità da reato dell’ente ex D.lgs. 231/2001: laddove si scenda da peculato ad appropriazione indebita, il catalogo dei reati presupposto cambia, con possibili ricadute su modelli organizzativi e protocolli di controllo.
Alcuni commentatori temono un arretramento della tutela del patrimonio pubblico. Tuttavia, la Cassazione ribadisce un principio di legalità: l’estensione delle qualifiche soggettive penali non può essere elastica oltre i confini fissati dal legislatore. La Corte costituzionale, già con sent. n. 371/1998, ha chiarito che in malam partem l’interpretazione deve restare rigorosa. Pertanto, ove l’operatore non disponga di alcun potere decisionale o certificativo, la sanzione penale va calibrata sui comuni reati contro il patrimonio.
La sentenza n. 15783/2025 segna un punto fermo: non ogni addetto a servizi di interesse pubblico rientra automaticamente nell’art. 358 c.p. Perché scatti il peculato occorrono poteri ulteriori rispetto alla mera esecuzione materiale. Lo Studio consiglia alle strutture sanitarie di:
Una corretta qualificazione giuridica tutela al contempo l’interesse pubblico e i diritti di chi opera sul campo, evitando contestazioni sproporzionate e garantendo la proporzionalità della risposta penale.