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L'affitto dell'unico ramo d'azienda non basta, da solo, a dimostrare una bancarotta da operazioni dolose. Occorre verificare quale effetto abbia avuto sul dissesto e se la società avrebbe potuto continuare a produrre reddito utilizzando direttamente i beni. Nella sentenza n. 14405/2024 la Cassazione ha rigettato il ricorso del procuratore generale, lasciando ferma l'assoluzione dell'amministratore: l'impresa aveva già cessato di operare prima dell'affitto.

Un ramo d'azienda affittato dopo la cessazione dell'attività

Il procedimento riguardava il socio amministratore di una società in nome collettivo, fallita nel marzo 2013. L'accusa gli attribuiva l'aggravamento del dissesto mediante l'affitto dell'unico ramo d'azienda a un'altra società, costituita poco prima nello stesso ambito familiare. Il canone era contestato come incongruo e riscosso soltanto in parte.

La Corte d'appello di Perugia, riformando la pronuncia di primo grado, aveva assolto l'imputato perché il fatto non sussiste. Il procuratore generale aveva impugnato l'assoluzione sostenendo che i giudici si fossero concentrati sulla congruità del canone, senza valutare l'effetto della perdita dell'unica attività produttiva.

La Cassazione ha rilevato che la motivazione d'appello era più ampia. Mancava la prova dell'ipotizzata incongruità del canone; il rapporto era durato pochi mesi e il complesso aziendale era poi tornato alla società. Durante l'affitto, inoltre, questa era rimasta proprietaria dei beni. Il dato decisivo era però un altro: già prima del contratto, l'impresa aveva di fatto smesso di operare.

Il legame tra l'operazione e il dissesto deve essere dimostrato

La fattispecie contestata era quella prevista dall'articolo 223, secondo comma, numero 2, della legge fallimentare. Il punto discusso riguardava l'incidenza causale dell'operazione sul dissesto o sul suo aggravamento. Non era sufficiente affermare che la società avesse concesso in affitto la propria unica struttura produttiva.

La Corte non ha escluso che un'operazione possa avere rilievo penale anche quando non riduce aritmeticamente il patrimonio. Nella motivazione chiarisce che anche la vendita a prezzo di mercato dell'unico bene produttivo può privare l'impresa della possibilità di svolgere la propria attività. Per questo la sola permanenza di un valore economico nel patrimonio non esaurisce l'analisi.

L'affitto, tuttavia, richiede una valutazione specifica: il complesso aziendale può generare un reddito anche attraverso il canone, oltre che mediante la gestione diretta. Occorre quindi confrontare questa possibilità con la concreta capacità della società di utilizzare in proprio i beni al momento del contratto. Una capacità soltanto astratta non risolve il problema esaminato dalla sentenza.

Perché il ricorso dell'accusa è stato rigettato

Nel caso esaminato, i giudici di merito avevano escluso che l'impresa fosse ancora in grado di svolgere la propria attività e di ricavarne un reddito comparabile a quello dell'affitto. Il ricorso non si confrontava compiutamente con tale accertamento. La Cassazione ha quindi ritenuto coerente l'esclusione di un effetto causale del contratto sul dissesto.

Neppure il fatto che il canone non fosse riuscito ad arginare l'aggravamento della crisi bastava a sostenere l'accusa: secondo la ricostruzione rimasta incontestata, quell'aggravamento si sarebbe verificato anche se l'impresa fosse rimasta inattiva. L'esito è stato il rigetto del ricorso del procuratore generale, con permanenza dell'assoluzione pronunciata in appello.

I documenti utili per valutare un affitto durante la crisi

La decisione invita a ricostruire la situazione dell'impresa prima della stipulazione. Per valutare un'operazione analoga occorre esaminare il contratto, la durata effettiva del rapporto, i canoni pattuiti e incassati, la restituzione dei beni e la documentazione sulla capacità produttiva precedente. Bilanci, contabilità e dati sull'attività aiutano a distinguere la crisi già esistente dagli eventuali effetti dell'affitto.

Questi elementi servono a valutare il collegamento concreto tra operazione e dissesto. La pronuncia non considera qualsiasi affitto lecito per il solo fatto che la proprietà dei beni rimanga alla società, né trasforma l'incongruità del canone in una condizione sempre indispensabile del reato. Il suo ragionamento riguarda la specifica contestazione e la capacità produttiva effettiva dell'impresa nel momento rilevante.

Fonte: Cassazione penale, sezione V, sentenza n. 14405, udienza 30 gennaio 2024, deposito 9 aprile 2024.

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