Commento alla Sentenza n. 8647 del 2024: Garanzia per Difformità e Vizi nell'Appalto

La sentenza n. 8647 del 2024 della Corte di Cassazione rappresenta un importante punto di riferimento per gli operatori del diritto e per le imprese che operano nel settore degli appalti. Il tema centrale riguarda la garanzia per difformità e vizi delle opere, con un focus specifico sull'obbligo di comunicazione da parte dell'appaltatore verso il subappaltatore.

Il Contesto della Sentenza

Nella fattispecie, la Corte ha esaminato una situazione in cui un subappaltatore aveva assunto un obbligo generico di eliminare eventuali vizi o difformità delle opere. Tuttavia, la sentenza chiarisce che tale assunzione di garanzia non esonera l'appaltatore dall'onere di comunicare al subappaltatore eventuali denunce ricevute dal committente. Questo aspetto è di fondamentale importanza, poiché l'interesse all'azione di regresso diviene attuale solo dopo che l'appaltatore ha effettuato la comunicazione.

Garanzia per difformità e i vizi - Rovina o difetti di immobili di lunga durata - Assunzione di garanzia generica e preventiva del subappaltatore nei confronti dell'appaltatore - Esonero dell'appaltatore dall'onere di comunicazione della denuncia del committente - Esclusione - Fondamento. 011058 APPALTO (CONTRATTO DI) - SUBAPPALTO In genere. In tema di garanzia per difformità e vizi nell'appalto o di rovina o difetti di immobili di lunga durata, ove il subappaltatore abbia assunto un preventivo e generico obbligo ad eliminare i vizi o difetti suscettibili di essere in futuro denunciati dal committente, tale assunzione di garanzia non può esonerare l'appaltatore dall'onere di comunicare la denuncia inoltrata successivamente dal committente, ai sensi dell'art. 1670 c.c., perché l'interesse all'azione di regresso diviene attuale solo dopo l'invio della denuncia a cura dell'appaltante.

Rilevanza Normativa e Giurisprudenziale

La decisione fa riferimento a norme chiave del Codice Civile, in particolare agli articoli 1667, 1669 e 1670, che disciplinano la garanzia per vizi e difformità. La Corte, nel suo ragionamento, evidenzia come la responsabilità dell'appaltatore non possa venire meno anche in presenza di un subappaltatore, il quale ha accettato di eliminare i vizi. Tale interpretazione è in linea con la giurisprudenza consolidata, che ha già affrontato temi simili in precedenti sentenze, come la n. 22344 del 2009 e la n. 23071 del 2020.

Conclusioni

In conclusione, la sentenza n. 8647 del 2024 offre uno spunto di riflessione importante per i professionisti del settore. Essa ribadisce l'importanza della comunicazione tra appaltatore e subappaltatore e chiarisce i limiti delle assunzioni di garanzia. Per le aziende coinvolte in contratti di appalto, è fondamentale prestare attenzione a questi aspetti, per evitare conseguenze negative e garantire la protezione dei propri diritti.

Studio Legale Bianucci