Concordato Preventivo: La Cassazione n. 15713/2025 sui Contratti Pendenti

La gestione dei contratti in essere durante una procedura di concordato preventivo è un tema di grande rilevanza. La Corte di Cassazione, con l'Ordinanza n. 15713 del 12 giugno 2025, ha fornito un'interpretazione decisiva sugli effetti dello scioglimento dai contratti pendenti, offrendo chiarezza fondamentale per imprese e creditori.

L'Art. 169-bis L. Fall. e la Definizione di Contratto Pendente

L'articolo 169-bis della Legge Fallimentare (R.D. n. 267 del 1942, per i procedimenti avviati sotto la sua vigenza) permette al debitore di chiedere lo scioglimento dai contratti "ancora ineseguiti o non compiutamente eseguiti". Questa norma, collegata all'articolo 72, genera spesso dubbi su come lo scioglimento influenzi le prestazioni già adempiute. La Suprema Corte è intervenuta per chiarire tali incertezze.

La Chiarificazione della Cassazione

L'Ordinanza n. 15713/2025, nel caso tra G. C. e M. S., ha stabilito un principio cruciale. La Corte ha chiarito che l'art. 169-bis L. Fall. si riferisce ai contratti che non abbiano avuto compiuta esecuzione da entrambe le parti al momento della domanda di concordato. È fondamentale la seguente statuizione:

L'art. 169-bis legge fallimentare, secondo il quale il debitore può chiedere di essere autorizzato a sciogliersi dai contratti "ancora ineseguiti o non compiutamente eseguiti alla data della presentazione del ricorso", si riferisce ai contratti pendenti di cui all'art. 72 della medesima legge, da intendersi come quelli che non abbiano avuto compiuta esecuzione da entrambe le parti al momento della presentazione della domanda di concordato preventivo, con la conseguenza che il provvedimento di scioglimento non incide sui diritti nascenti dal negozio in relazione alle prestazioni già eseguite almeno da una delle due parti, i quali continuano ad avere la loro fonte e disciplina nel contratto. (In applicazione del principio la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza con cui il tribunale adito per il pagamento delle prestazioni già eseguite di un contratto di appalto si era dichiarato incompetente in ragione dell'efficacia di una clausola derogatoria della competenza territoriale).

Ciò significa che lo scioglimento riguarda solo le porzioni non ancora eseguite da entrambe le parti. I diritti derivanti da prestazioni già adempiute, anche parzialmente, mantengono la loro piena validità e sono regolati dal contratto originario. La Cassazione ha così rigettato il ricorso, confermando la validità delle clausole contrattuali preesistenti, come quelle sulla competenza territoriale, anche in ambito concorsuale per le prestazioni già eseguite.

Impatto Pratico

Questa pronuncia ha ricadute significative:

  • Definizione Chiarita: "Contratto pendente" è circoscritto ai contratti non compiutamente eseguiti da entrambe le parti.
  • Tutela Diritti Acquisiti: Le prestazioni già eseguite generano diritti che non vengono meno con lo scioglimento.
  • Validità Clausole: Pattuizioni come quelle sulla competenza conservano efficacia per le parti di contratto già eseguite.
  • Pianificazione Strategica: Le imprese devono analizzare attentamente i contratti per distinguere le parti eseguite da quelle non eseguite.

Il principio bilancia risanamento del debitore e tutela della certezza dei rapporti giuridici.

Conclusioni

L'Ordinanza n. 15713 del 2025 della Cassazione è un punto fermo nel diritto concorsuale. Rafforza la certezza giuridica, stabilendo che lo scioglimento dai contratti pendenti non pregiudica i diritti derivanti da prestazioni già eseguite. Questo principio è cruciale per la gestione delle crisi aziendali. Per affrontare al meglio tali complessità, la consulenza di professionisti esperti in diritto fallimentare è sempre raccomandabile.

Bufete de Abogados Bianucci